di Carlo Giacobini
Di scarsa portata i provvedimenti della Finanziaria per il 2008 riguardanti le persone con disabilità. Qualcosa di più si può trovare nel cosiddetto «Collegato sul Welfare». Ma cerchiamo di procedere per ordine
Ancora una volta sono di scarsa portata, per le persone con disabilità, le novità previste dalla Legge Finanziaria (244/2007). Negli ultimi giorni del 2007, poi, è stata approvata anche un’altra norma (Legge 247/2007) che rende operativo il Protocollo sul Welfare, sottoscritto fra Governo e parti sociali nel luglio precedente e che contiene numerose innovazioni in materia di pensioni, previdenza, sostegno al reddito e assistenza. Alcune di quelle disposizioni riguardano anche le persone con disabilità. Ma procediamo per ordine.
La Legge Finanziaria per il 2007 (296/2006) aveva istituito il Fondo per le non autosufficienze, per supportare a livello locale l’assistenza a persone con grave dipendenza assistenziale. Ora la Finanziaria per il 2008 ha incrementato di 100 milioni di euro la dotazione per quest’anno che sale quindi a 300 milioni. Per il 2009, invece, il Fondo sarà di 400 milioni di euro.
Tale cifra viene considerata largamente insufficiente a coprire le necessità assistenziali delle persone con grave disabilità. Si attende ora un atto formale da parte della Conferenza Stato-Regioni che disciplini le modalità di riparto di quel Fondo e i criteri di concessione dei relativi servizi e prestazioni ai non autosufficienti.
È stato poi istituito, presso il Ministero dei Trasporti, un nuovo “Fondo per la mobilità dei disabili” che, lungi da quanto farebbe supporre il nome, servirà a finanziare «interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all’estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano». Non si tratta dunque di interventi per la piena accessibilità al trasporto pubblico in condizioni di pari opportunità, ma piuttosto di interventi per carrozze ferroviarie (alcune già esistenti) usate prevalentemente per i pellegrinaggi gestiti da alcune associazioni.
Il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro nel 2008 e altri 3 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, ma vi potranno confluire anche donazioni e sponsorizzazioni di privati o aziende.
Confermato infine, sempre dalla Finanziaria, l’opportunità del cinque per mille IRPEF, pur limitando la spesa massima, per l’erario, a 380 milioni di euro.
Come si ricorderà, ogni contribuente può destinare il cinque per mille delle imposte dovute allo Stato ad associazioni ONLUS e di volontariato. Nel testo approvato sono presenti anche misure che dovrebbero rendere più rapida ed efficace la definitiva erogazione del cinque per mille a queste organizzazioni.
E veniamo alla Legge 247/2007, cioè al cosiddetto Collegato sul Welfare, vedendo quali sono gli aspetti più rilevanti per le persone con disabilità.
La prima novità riguarda gli invalidi parziali. L’assegno mensile di assistenza (pari a 246,73 euro mensili nel 2008) spetta agli invalidi civili con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui. La norma istitutiva (Legge 118/1971) prevedeva, come ulteriore condizione, che queste persone fossero incollocate al lavoro. Una successiva disposizione del 1996 (Legge 662, articolo 1, comma 249) aveva imposto che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentassero una dichiarazione in cui confermare l’iscrizione alle liste di collocamento.
La nuova norma (articolo 1, commi 35 e 36) ha abrogato quest’ultimo obbligo e ha modificato la norma istitutiva del 1971. La condizione, quindi, non è più di essere incollocati a lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa, ciò che dovrà essere annualmente autocertificato all’INPS. La disposizione nasce dalla volontà di semplificazione amministrativa e di evitare inutili iscrizioni alle liste speciali di collocamento, già di difficile gestione.
Dal canto suo l’INPS - dopo una prima indicazione confusa e contraddittoria - ha precisato con il Messaggio n. 5783 del 6 marzo 2008 cosa si intenda per «non svolgimento di attività lavorativa». Secondo l’INPS quel requisito si ritiene soddisfatto quando l’interessato non superi il reddito annuale personale di 7.500 euro per lavoro dipendente o 4.500 euro per lavoro autonomo. L’indicazione ha una sua logica: quei limiti reddituali, infatti (salvo che le Regioni non li abbiano elevati), sono anche quelli che, se superati, impediscono l’iscrizione alle liste di collocamento. Non viene quindi più richiesta l’espressa iscrizione alle liste di collocamento. Entro il 31 marzo di ogni anno, perciò, gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza dovranno dichiarare all’INPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati.
È bene precisare infine che le innovazioni introdotte dalla Legge 247/2007 non comportano alcuna modificazione ai requisiti sanitari, ai limiti reddituali e all’importo della provvidenza economica. In particolare va evidenziato che il limite reddituale rimane di 4.238,26 euro annui (salvo le consuete rivalutazioni annuali). Questo significa che l’invalido parziale che percepisce un reddito da lavoro pari a 7.000 euro l’anno (potrebbe essere iscritto alle liste speciali di collocamento) non può comunque accedere all’assegno mensile di assistenza, in quanto supera il limite reddituale di 4.238,26 euro annui.
Sempre la Legge 247/2008 (articolo 1, commi 36-38) ha modificato una parte della Legge 68/1999 che tratta di diritto al lavoro delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda le convenzioni per l’inserimento lavorativo, aspetto su cui era intervenuta - con decise contestazioni da parte delle associazioni dei disabili - anche la cosiddetta “Legge Biagi” (30/2003).
Le nuove convenzioni consentono maggiori incentivi per una platea più ampia di aziende. Novità, poi, anche sul fronte degli incentivi nel caso di assunzioni di disabili a tempo indeterminato. L’agevolazione è diversa a seconda del grado di invalidità della persona assunta in forza di convenzioni e varia dal 25 al 60% del costo salariale.
E ancora, l’articolo 1, comma 44 della Legge 247/2007 introduce norme di maggior favore relativamente al passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello parziale.
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche - per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l’Azienda USL - hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale che dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Meno impositiva la norma relativa ai familiari di persone con patologie oncologiche o di lavoratori che assistano un familiare con disabilità (con handicap grave certificato e titolare di indennità di accompagnamento): in questo caso, infatti, è concessa solo la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La stessa opportunità è ammessa anche nel caso di handicap non grave (articolo 3, comma 1 della Legge 104/1992), ma è limitata nel caso di assistenza ai soli figli di età non superiore ai tredici anni.
La Legge 247/2007 attribuisce infine al Governo un’ampia delega a legiferare - «garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» - su vari aspetti, ma con alcuni princìpi direttivi fra i quali: la previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile; la revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa indennità, al fine di incentivarne l’utilizzo; il rafforzamento delle opportunità di lavoro a tempo parziale e di telelavoro; il rafforzamento dei servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro.
Si tratta di una delega che rimane valida e cogente al di là delle crisi di governo e dei cambi di legislatura.