I permessi e l’energia elettrica

di Carlo Giacobini

 

Verte su due temi la nostra analisi legislativa di questo numero: da una parte la stretta sui permessi lavorativi - dopo alcune recenti norme - dall’altra le future agevolazioni sul consumo di energia elettrica

 

Erano in pochi ad attendersi che gli intenti di modifica della normativa sui permessi lavorativi si fossero esauriti nelle innovazioni introdotte dalla Legge 133/08 approvata nell’estate scorsa.

In quel caso la novità più rilevante riguardava gli effetti negativi sulla retribuzione per i dipendenti pubblici che si avvalgono dei tre giorni di permesso lavorativo. Quei permessi sono ora considerati assenze dal lavoro e al dipendente pubblico “assente dal lavoro” vengono decurtati - per effetto della nuova legge - premi e incentivi che costituiscono spesso una parte significativa della retribuzione finale. La disposizione non si applica ai soli lavoratori disabili che fruiscano dei permessi lavorativi.

Le novità d’autunno

Ma dopo la “batosta” estiva, nuove limitazioni stanno piovendo sempre in ambito di permessi. Infatti, è in questi giorni all’esame definitivo del Senato un nuovo provvedimento - il Collegato alla Finanziaria - già approvato dalla Camera.

Il testo contiene anche una modifica all’articolo 33 della Legge 104/92 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo sottolineiamo, che riguarda sia i dipendenti pubblici che quelli privati.

 

Beneficiari dei permessi

Il primo sostanziale cambiamento investe il terzo comma dell’articolo 33 - che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado. I parenti e affini di terzo grado potranno invece fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: quando il genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o “mancanti”; quando il genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino - e viene introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.

Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che tale possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

 

Sede di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 33 - sempre della Legge 104/92 - prevede poi che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non possa essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (per altro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.

Il testo proposto dal Governo - opportunamente - indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere e non più quello dello stesso lavoratore.

 

Controlli

All’articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto infine un comma che apre la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.

Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati. Essi saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.

Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto dei benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.

Agevolazioni sull’energia elettrica

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007 prevede agevolazioni tariffarie per i nuclei disagiati economicamente e per quelli in cui siano presenti persone che usino apparecchi elettromedicali salvavita.

Al momento di andare in stampa, le agevolazioni non sono ancora applicate. Infatti, tutto l’impianto dei benefìci si basa sulla realizzazione di un sistema informatico di cui dovranno disporre i Comuni, ma che non è ancora attivo. Lo sarà verosimilmente a partire dal 1° gennaio 2009. Prima di allora è assolutamente inutile rivolgersi al proprio Comune per presentare la domanda di agevolazione tariffaria.

La quantificazione del bonus per i clienti che usino apparecchi elettromedicali salvavita non è ancora stata deliberata, ma informalmente dovrebbe aggirarsi in media sui 150 euro l’anno. La compensazione tariffaria è prevista per due categorie di utenti, vale a dire per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e per quelli che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche. Le due agevolazioni sono cumulabili.

 

Disagio economico

Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, indicato in 7.500 euro annui e parametrato sulla composizione del nucleo stesso, tenuto conto del reddito e della disponibilità reddituale, patrimoniale, mobiliare e immobiliare. La certificazione ISEE sarà uno dei documenti da presentare al proprio Comune non appena sarà attivo il sistema informatico.

L’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - nella Deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 - ha previsto una specifica formula di calcolo del beneficio tariffario, per la quale l’agevolazione consentirà un risparmio medio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica, proporzionatamente alla composizione del nucleo familiare.

L’Autorità sta predisponendo inoltre dei facsimili di domanda da usare per la presentazione della domanda di agevolazione. La procedura sarà la seguente: il cittadino presenterà la domanda al proprio Comune che la verificherà e la immetterà successivamente nel sistema informatico, comunicando anche all’azienda fornitrice dell’energia elettrica gli estremi del cliente cui applicare la tariffa agevolata.

 

Disagio fisico

Il termine “disagio fisico” è quello adottato, per brevità, dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Si intende - e questo è chiarito ed esplicitato - la persona che usa apparecchi elettromedicali attinenti le funzioni vitali, in particolare riferendosi alle sole attrezzature necessarie all’esistenza in vita di chi le usa.

Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.), a quella urinaria (dialisi a domicilio) e a quella alimentare (pompe enterali, infusori ecc.). Non sono invece inclusi servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori e altri apparecchi utili all’autonomia personale, ma non indispensabili all’“esistenza in vita”. La limitazione non è una scelta dell’Autorità, ma un’indicazione espressa del Legislatore.

La citata Deliberazione indica anche la documentazione “probatoria” che i clienti con disagio fisico dovranno presentare al proprio Comune, quando il sistema informatico sarà operativo. I documenti accettabili - alternativamente - saranno due. Il primo: una certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda USL di residenza, che attesti l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita, cioè vicarianti funzioni vitali. Il secondo: un’autocertificazione, da parte del cliente nel cui nucleo sia presente una persona che usa apparecchiature elettromedicali salvavita, che dichiari l’inserimento nell’elenco degli utenti del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico.

Quest’ultimo (attivo già dagli anni Ottanta) prevede tra l’altro l’individuazione di quei clienti da “tutelare” nel caso di black out programmati (lavori sulle linee o sulle centraline) o di emergenze energetiche. Fra essi ci sono appunto quelli che usano apparecchi salvavita, il che comporta che vengano attivate nei loro confronti comunicazioni o interventi prioritari. Solitamente chi è stato identificato dal Piano ha ricevuto, magari negli anni scorsi, una comunicazione. Nel dubbio può però contattare l’azienda fornitrice di energia elettrica e chiedere se il suo nominativo sia già inserito nell’elenco previsto dal Piano.

I relativi facsimili saranno resi disponibili dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

 

Decorrenza dei benefici

La decorrenza dei benefici rimane comunque fissata a partire dal 1° gennaio 2008, anche se le procedure non sono ancora state perfezionate. Quindi essa sarà retroattiva. Per ottenere quindi quei benefìci - relativi anche al 2008 - le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2009. Se però il termine previsto per l’avvio del sistema informatico dovesse andare oltre il 1° gennaio 2009, è verosimile che anche quella data possa subire una deroga.

 

Per tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti su questi aspetti consulta il sito HandyLex.org www.handylex.org