a cura di Barbara Pianca
Atti di cura dovuti, accanimento terapeutico, testamento biologico, eutanasia, libera determinazione del consenso: temi quanto mai delicati, che questa volta approfondiamo con un’esperta come Ilaria Perinu
Mantenere in vita artificiale una persona in stato vegetativo permanente oppure malata terminale, cosciente e desiderosa di morire, è un atto di tutela della sua vita? Che cos’è la vita? E quali sono gli atti di cura dovuta e quelli di accanimento terapeutico?
Un dibattito su questi argomenti, impostato in termini etici, è sostanzialmente irrisolvibile: infatti, una soluzione che soddisfi tutti i cittadini non esiste. La risposta può forse essere solo privata, individuata attraverso criteri non razionali, ma emotivi, spirituali, esistenziali, religiosi. In questa prospettiva diventa importante per uno Stato salvaguardare la libera determinazione del consenso.
In Italia il dibattito è stato alimentato dalle recenti vicende di alcuni privati cittadini che si sono rivolti alle autorità politiche e giudiziarie. Citeremo qui tre esempi tra i più significativi.
Il 16 dicembre 2006, il Tribunale di Roma respinge la richiesta di Piergiorgio Welby - distrofico tracheostomizzato (contro volontà) in stato di coscienza - di ottenere l’interruzione della respirazione assistita, sostenendo che per la legge italiana si tratterebbe di «omicidio del consenziente».
Nel settembre dello stesso anno, l’attivista radicale si era rivolto al presidente della Repubblica, invitandolo a stimolare un’iniziativa politica e legislativa che però ad oggi non ha ancora avuto esito. Welby muore il 20 dicembre 2006 per intervento privato del dottor Mario Ricci, che lo ha sedato e spento il respiratore. Il 1° febbraio 2007, l’Ordine dei Medici di Cremona ha riconosciuto la piena legittimità del comportamento etico e professionale del dottore. Il 23 luglio 2007, infine, il giudice di Roma ha prosciolto Ricci dall’accusa di omicidio del consenziente perché «il fatto non costituisce reato», con riferimento all’articolo 51 del Codice Penale, per cui non è punibile il medico che adempie al dovere di dare seguito alle richieste del malato, compresa quella di rifiutare le terapie.
Il 20 aprile 2007 la Corte di Cassazione respinge la richiesta di Beppino Englaro - padre di Eluana, donna in stato vegetativo permanente dal 1992 - di interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali che tengono in vita la figlia, sostenendo che la stessa, quando ancora cosciente, aveva espresso la volontà di non venire sottoposta a tali trattamenti.
La Cassazione afferma che mancano «specifiche risultanze» sulla volontà della ragazza, ma, in generale, all’individuo in stato vegetativo permanente - che abbia manifestato in forma espressa o tacita (attraverso lo stile di vita e le idee) il rifiuto dello stato vegetativo irreversibile - l’ordinamento permette di far valere la propria volontà attraverso un rappresentante legale. Nell’ottobre del 2007 la Cassazione rinvia il caso alla Corte d’Appello, chiedendone un riesame e il 9 luglio 2008 la Corte autorizza l’interruzione dei macchinari. Camera e Senato sollevano un conflitto di attribuzione contro la Cassazione stessa, ma la Corte Costituzionale lo respinge. Il 13 novembre scorso, infine, la Cassazione ha confermato la decisione dell’Appello rendendola definitiva.
Il 13 maggio 2008 l’amministratore di sostegno e marito di Vincenza Santoro Galani - settantenne malata di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) - ottiene dal Tribunale di Modena un decreto a non procedere con ventilazione forzata e tracheostomia sulla moglie, avendo ella scelto di spegnersi accompagnata da cure palliative e terapie antidolore.
Si tratta di un utilizzo nuovo della figura dell’amministratore di sostegno - istituito dalla legge 6/04 - per affiancare una persona priva «in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
Per affrontare il tema del consenso in questi delicati ambiti, ci rivolgiamo dunque a un’esperta: si chiama Ilaria Perinu ed è sostituto procuratore al Tribunale di Bergamo. Fa parte del gruppo specializzato contro i reati sessuali, i maltrattamenti in famiglia e contro i minori e si occupa anche di lotta al traffico di stupefacenti e alla prostituzione clandestina. Ricopre inoltre la carica di segretaria dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) di Bergamo ed è autrice di vari articoli e monografie.
Cominciamo con il chiederle la differenza tra “eutanasia” e “testamento biologico”, ricordando che nessuno dei due istituti è oggi esplicitamente regolato in Italia: infatti, l’eutanasia corrisponde a una fattispecie di omicidio e il testamento biologico non ha valore legale.
«L’eutanasia, che etimologicamente significa “buona morte”, indica l’interruzione del ciclo vitale attraverso un intervento che cagiona la morte, sia quando lo stesso malato vi provvede da sé, sia attraverso l’aiuto di personale medico o di un familiare (il cosiddetto “suicidio assistito”). Invece, il testamento biologico - che negli USA viene più correttamente indicato con il termine di living will, “testamento di vita”, è la dichiarazione con cui il soggetto dà le indicazioni da seguire nelle ipotesi in cui, a causa di una grave malattia, generalmente terminale, egli non sia capace di manifestare la propria volontà circa il trattamento a cui essere sottoposto. Non è espressione del discusso “diritto a morire”, bensì del diritto a morire con dignità».
Quali sono le caratteristiche di un ordinamento giuridico in cui sia possibile inquadrare temi come l’eutanasia e il testamento biologico dal punto di vista del consenso?
«Deve trattarsi di uno Stato di diritto ispirato ai principi di laicità, solidarietà sociale e inviolabilità dei diritti dell’uomo, a partire dal diritto alla vita e alla pari dignità sociale del cittadino, sia che egli goda di piena salute, sia che risulti affetto da malattie o disabilità più o meno limitanti».
Il concetto di “sacralità della vita”, cui il nostro ordinamento fa implicito riferimento nelle sue disposizioni, confligge con una regolamentazione dei temi suddetti dal punto di vista del consenso?
«A mio parere no. La stessa Pontificia Accademia per la Vita, con una dichiarazione del 9 dicembre 2000, ha distinto tra “procurare la morte” e “permettere la morte”. La tutela della vita e della dignità umana impongono il rifiuto dell’accanimento terapeutico e, nell’imminenza della morte, l’autorità ecclesiastica afferma la liceità della “decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita” (Dichiarazione su Eutanasia, parte IV).
Il rifiuto alle terapie, quando vi è certezza dell’irreversibilità dello stato di malattia, esprime la scelta dell’individuo a che il processo biologico segua naturalmente fino alla morte e non dà luogo, a mio avviso, a forme di eutanasia».
Fino alla prima metà del Novecento, al medico spettava ogni decisione. Oggi, invece, il principio di inviolabilità delle libertà individuali ha prodotto il concetto del consenso informato del paziente in ambito medico (articolo 32 della nostra Costituzione). Come si imposta la dialettica tra il principio dell’inviolabilità delle libertà individuali e quello della sacralità della vita?
«Secondo me, in accordo con la Pontificia Accademia per la Vita, la scelta che il processo biologico segua naturalmente il suo corso oppure venga modificato con l’intervento di macchinari è inquadrabile nel tema dell’inviolabilità delle libertà individuali. Infatti, l’articolo 32 della Costituzione specifica che la legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”».
Come imposterebbe un dibattito parlamentare sulla definizione della titolarità del consenso? Spetta al cittadino? Allo Stato? E lo Stato può rifarsi all’interpretazione della Chiesa?
«Credo che si dovrebbe arrivare alla formulazione di una legge specifica e che il dibattito dovrebbe ispirarsi ai valori consacrati negli articoli 2, 7, 13 e 32 della nostra Costituzione, che racchiudono i principi di salvaguardia della vita, di inviolabilità delle libertà individuali, del diritto alla salute, ma anche del reciproco rispetto e della reciproca autonomia tra Stato e Chiesa Cattolica».
Come può la legge garantire il rispetto della volontà del titolare del consenso e proteggerlo da ipotesi limite in cui, ad esempio, come si mostra nel documentario cattolico olandese No all’eutanasia, i medici fingano di aver ricevuto la richiesta eutanasica e procedano alla soppressione del paziente terminale?
«Si deve partire dal principio di tutela della dignità della persona umana, di qualunque specie, razza, sesso, capacità motoria e cognitiva. La valorizzazione del consenso informato del paziente trova le sue radici nei processi di Norimberga, successivi alla seconda guerra mondiale [i processi contro i nazisti coinvolti nella Shoah, N.d.R.], in cui gli imputati erano, tra l’altro, accusati di aver compiuto esperimenti e trattamenti medici senza il consenso delle persone a questi sottoposte.
Nei Paesi in cui si è deciso di legalizzare forme di eutanasia, sono stati regolati i casi in cui può procedersi e richiesti determinati requisiti di validità al consenso del paziente. Il documentario No all’eutanasia riguarda casi in cui il consenso non era mai stato prestato. Si tratta di ipotesi di omicidi volontari che purtroppo possono verificarsi a prescindere dalla legalizzazione dell’eutanasia o dal riconoscimento della liceità del testamento biologico».