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Dimenticarsi degli ultimidi Carlo Giacobini L'approvazione della Legge Finanziaria per il 2002 (n. 448 del 28/12/2001) ha lasciato l'amaro in bocca a molti. Erano anni, infatti, che una manovra finanziaria non vedeva così poche novità a favore delle persone disabili. Non si può certo dire che le proposte non siano state avanzate, ma il peso politico del "super-ministero" dell'Economia (Tesoro e Finanze) si è fatto particolarmente sentire. A questo si aggiunga l'evidente scarso interesse di questa maggioranza nei confronti del sociale e della disabilità in particolare. Ci auguriamo che i prossimi mesi o anni possano smentire questa tendenza. Aumento delle pensioni Molte pensioni - sia sociali che di inabilità o anzianità - sono talvolta inferiori, anche di molto, al milione di "vecchie" lire. Dal primo gennaio 2002 queste pensioni sono state innalzate a 516,46 euro (un milione di lire), nel caso il titolare abbia più di settant'anni. Lo stesso aumento spetta anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età in questo caso è abbassato a sessant'anni. Come si potrà notare, la misura non interessa gli invalidi civili parziali (dal 99% al 74% di invalidità) che riscuotono l'assegno mensile di assistenza, né i ciechi civili parziali. Ricordiamo che queste due categorie di minorati civili percepiscono una provvidenza pari a 218,65 euro (423.365 lire) al mese e la percepiscono solo se non superano un reddito personale di 3.755,83 euro (7.272.301 lire). Per queste persone, pur trovandosi in stato di bisogno, non è previsto alcun aumento, né tanto meno l'aumento riguarda gli invalidi con meno di sessant'anni di età, anche se hanno una disabilità gravissima e sono privi di reddito. Un'altra eccezione riguarda, più in generale, il limite di età di settant'anni. Si tratta di un meccanismo che anticipa di un anno il diritto all'aumento per ogni cinque anni di contributi versati, con un massimo di cinque anni di "bonus". Un esempio: se un pensionato ha versato vent'anni di contributi e la sua pensione è comunque inferiore al milione, gli vengono riconosciuti quattro anni di "bonus" e potrà godere dell'aumento a partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età. Questi aspetti sono stati ulteriormente disciplinati dalla Circolare INPS n. 44 (1/3/2002). Detrazioni per i figli Al momento della denuncia dei redditi, ogni contribuente può detrarre dall'imposta lorda dovuta all'Erario una cifra forfettaria per i familiari e per i figli eventualmente a carico. Nell'ultima Finanziaria sono state aumentate le cifre detraibili per ogni figlio a carico. Quindi, dal 2002 (ovvero dalla denuncia che si presenterà nel 2003) la detrazione che si potrà operare sull'imposta lorda sarà di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio a carico, a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro (70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due, il limite di reddito sale a 41.316,55 euro (80 milioni), se sono tre, il limite è di 46.481,12 euro (90 milioni). Nessun limite di reddito è previsto se i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito sia compreso fra i 46.481,12 e i 51.645,69 euro (100 milioni), spetta comunque una detrazione pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73 per i successivi figli a carico. La Finanziaria 2002 prevede inoltre che per ogni figlio disabile sia possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Per definire il disabile ci si riferisce alla situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104/92 (non si fa menzione quindi alla connotazione di gravità). Per gli altri familiari conviventi a carico è prevista una detrazione pari a 285,08 euro e non vi è alcun aumento nel caso questi siano handicappati (esempio: la moglie a carico con handicap non ha diritto ad alcuna detrazione aggiuntiva). La Circolare del Ministero n. 15/E del 1° febbraio 2002 ha precisato che la detrazione per il figlio con handicap spetta a prescindere dallo scaglione di reddito e sostituisce - non vi si aggiunge, quindi - quella che spetterebbe nel caso lo stesso figlio non fosse affetto da handicap. Quella che sembra perciò una grande novità per tutti gli italiani in realtà premia solo una parte dei contribuenti e cioè quelli che posseggono redditi medioalti. Tutti i contribuenti che hanno redditi bassi trarranno da questa disposizione un vantaggio estremamente limitato oppure non avranno alcun beneficio. Ristrutturazioni e barriere La Legge 449/97 aveva approvato misure per favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. Questo beneficio è stato confermato dalla Finanziaria 2002 anche per l'anno in corso. Le opere per l'eliminazione di barriere sono incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio riguarda non solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione, aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e controllo ambientale. La detrazione del 36% è ammessa fino a 150 milioni di lire, ma dal 2002 dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque come in precedenza. Sempre a proposito di prestazioni di recupero edilizio, anche per il 2002 verrà applicata l'aliquota IVA del 10% introdotta nel 2000. L'agevolazione, regolamentata in modo piuttosto articolato, si applica alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Oltre che su queste prestazioni, l'IVA al 10% si applica anche su alcuni prodotti già definiti dal Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/99 e cioè su ascensori, infissi esterni e interni, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza, se destinati a fabbricati a prevalente uso abitativo. Nessun finanziamento per la Legge 13/89 Ci si attendeva che la Legge 13/89 - che prevede contributi per l'eliminazione delle barriere negli edifici privati - fosse rifinanziata, dopo anni di finanziamenti discontinui e marginali. Quest'anno, invece, alla voce relativa al Ministero delle Infrastrutture non risulta alcun finanziamento di tale norma. Per gli anni a venire, salvo modificazioni future, non è prevista alcuna copertura. Prepensionamenti La Finanziaria 2001 (Legge 388, 23/12/2000, art. 80, comma 3), prevedeva un'importante novità. La disposizione, entrata in vigore il primo gennaio 2002, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Solo di recente l'INPS (lavoratori privati) e l'INPDAP (buona parte dei lavoratori pubblici), i due maggiori istituti previdenziali, hanno diramato circolari esplicative. L'INPDAP (Circolare Informativa n. 75, 27/12/2001) conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di cinque anni di contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per trent'anni, si vedrà riconoscere sessanta mesi (cinque anni) di contributi figurativi. L'INPDAP ammette poi che questi contributi figurativi incidono anche sull'ammontare della pensione e non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescenza. Dalla lettura della Legge 388/2000 permaneva il dubbio legato alla decorrenza del calcolo dei contributi figurativi. Ci si chiedeva cioè se si dovesse iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall'inizio della carriera lavorativa oppure dal momento in cui al lavoratore fosse stata riconosciuta l'invalidità. L'INPDAP adotta questa seconda lettura. Quindi, per fare un esempio, se un lavoratore si è visto riconoscere l'invalidità civile superiore al 74% solo nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1978, l'inizio del computo dei due mesi decorrerà dalla data più recente e non da quella più "antica". Per i lavoratori sordomuti, invece, il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell'attività lavorativa; tale disposizione è spiegata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o durante l'età evolutiva. Dal canto suo l'INPS (Circolare n. 29, 30/1/2002) conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino a un massimo di cinque anni di contributi figurativi. Anche secondo l'INPS i contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Per gli anni - pur lavorati - in cui la persona non era stata riconosciuta invalida (o lo era stata in misura inferiore al 74%), la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile. Un aspetto negativo invece sta nel calcolo dell'importo della pensione: la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione dev'essere infatti determinata senza la maggiorazione dei periodi di cui all'art. 80, comma 3, cioè dei contributi figurativi che sono validi ai soli fini del raggiungimento del diritto di "andare in pensione". Congedi di due anni Dopo l'INPS recentemente anche l'INPDAP ha emanato una circolare a proposito dei due anni di congedo retribuito. La già citata Legge 388/2000 (art. 80, comma 2) aveva previsto l'opportunità, per i genitori, o in loro assenza per i fratelli o sorelle, di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. L'INPDAP (Circolare n. 2, 10/1/2002) fornisce la propria interpretazione di questa norma, proponendo però una lettura più restrittiva di quella dell'INPS. Il periodo di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Se il figlio è minorenne, è possibile fruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora. Se il figlio invece è maggiorenne, non è necessariamente richiesta la convivenza, ma, in tal caso, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre o padre che sia). Nell'ipotesi poi che l'altro genitore non lavori e vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap, è necessario dimostrare l'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare assistenza. Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, essi possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne. Resta ferma la condizione, fissata dalla norma originaria, che il disabile sia in possesso di certificato di handicap grave da almeno cinque anni.
Articolo tratto da DM 145 - aprile 2002. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com |