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Il Centro per la Documentazione Legislativa rispondeSono il titolare di una piccola azienda (sei dipendenti) e pur non essendo tenuto alle assunzioni obbligatorie, per una serie di motivi vorrei assumere un ragazzo disabile amico di famiglia. La mia azienda tuttavia è priva di servizi igienici in cui possa accedere una persona in carrozzina. Sono tenuto comunque ad adattare un bagno? Secondo il Decreto Ministeriale 236/89, i luoghi di lavoro realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto stesso, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico. Collocamento non obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere visitabili e adattabili / Collocamento obbligatorio in locali aperti al pubblico: devono essere accessibili / Collocamento non obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere adattabili / Collocamento obbligatorio in luoghi di lavoro non aperti al pubblico: devono essere accessibili. Si ricorda che per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per quanto poi riguarda la visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Per adattabilità, infine, si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Tornando al caso in questione, quindi, se l'edificio è successivo al 1989 o se l'attività è stata avviata dopo quella data, dev'essere garantita almeno l'adattabilità. Questo requisito, con gli elementi che il lettore riporta, non sembra essere soddisfatto. Ammettendo a questo punto che la ditta non sia tenuta a priori né ad assumere un disabile, né ad adattare il servizio igienico, bisogna precisare che il datore di lavoro deve mettere comunque il proprio dipendente nelle condizioni di lavorare in sicurezza, ambito nel quale ricade anche l'utilizzazione dei servizi igienici. A questo proposito il riferimento è il noto Decreto Legislativo 19/9/94, n. 626, che all'art. 30, commi 4, 5, 6, recita testualmente: "4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale". Pertanto, in ogni caso, il locale igienico deve essere adattato. La nostra società di gestione aeroportuale è concessionaria del sedime aeroportuale e delle strutture. Il parcheggio custodito è stato da noi dato in subconcessione a una società privata con l'obbligo di applicare tutte le normative del caso. Al suo interno sono quindi previsti parcheggi per disabili nella misura di uno a 50. All'esterno del parcheggio custodito ci sono altri posti macchina e anche lì abbiamo rispettato la proporzione di uno a 50 per i disabili. Un'associazione ci ha inviato il reclamo di un associato che sostiene di avere diritto al parcheggio custodito gratuito in ottemperanza alla Legge 104/92 (art. 28). Ma lì non si menziona l'esenzione dal pagamento del servizio di custodia, bensì solamente l'obbligo di garantire gli spazi appositi. Potreste chiarirmi se ci sono altre norme cui appellarsi per obbligare il nostro sub-concessionario a non far pagare i disabili? Il riferimento legislativo indicato dall'associazione non è corretto. Quello esatto, che prevede appunto la gratuità dei posti riservati nei parcheggi custoditi, sta nel Decreto del Presidente della Repubblica 24/7/96, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", art. 11, comma 5). Il comma in questione prescrive: "5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili". Sono un paraplegico disoccupato. Mi è stato detto che oggi è possibile, anche per una persona disabile, ottenere una licenza per la conduzione di un taxi. La cosa potrebbe interessare alcuni disabili poiché per guidare un'automobile non è necessario utilizzare le gambe. Vorrei qualche informazione in più. Fino ad oggi, in Italia, non era possibile per una persona disabile ottenere il Certificato di Abilitazione Professionale per la conduzione dei taxi, possibilità invece ammessa in altri Paesi europei. Un varco si è creato con l'approvazione del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85). Tale Decreto, infatti, modifica l'articolo 116 del Codice della Strada che disciplinava appunto il rilascio dei vari tipi di patenti. Grazie alla nuova versione i disabili potranno condurre anche "le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, (...)". Questo significa che anche i disabili (dal gennaio 2003) potranno, se supereranno gli esami previsti, accedere alle licenze per guidare un veicolo di piazza o di noleggio. (Carlo Giacobini)
Articolo tratto da DM 145 - aprile 2002. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com |