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Finanziaria e sperequazionidi Carlo Giacobini Anche quest'anno ci ritroviamo in DM a commentare la norma cui il Parlamento dedica il maggior numero di sedute. Si tratta della Legge Finanziaria, ovvero della disposizione che stabilisce gli indirizzi di spesa (e di entrate) per l'anno successivo e per quelli a venire. Ciò che viene approvato incide quindi sulla quotidianità dei cittadini, delle imprese, degli enti locali e pubblici. Ecco perché la si attende con trepidazione e aspettative. Ecco perché è spesso causa di rivendicazioni e proteste. Già lo scorso anno abbiamo avuto modo di esprimere un giudizio assai critico rispetto alla Finanziaria per il 2002: la scarsa attenzione dedicata al sociale era facilmente dimostrabile con i numeri, con le pochissime disposizioni previste a favore delle persone con disabilità, con un sempre più scarno impegno di spesa. La tendenza si è purtroppo confermata quest'anno, con qualche elemento ancor più inquietante: vi si riscontrano, infatti, alcune sperequazioni a parer nostro insensate che vedremo più oltre. Per i cultori della precisione la norma finanziaria per il 2003 è la Legge 289 del 27/12/2002, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), consultabile nella "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 31.12.2002 (Supplemento Ordinario n. 240) oppure in Internet (nel nostro sito www.handylex.org). Come accennato, le novità a favore delle persone con disabilità sono assai limitate e tali lacune appaiono ancora più marcate se si confrontano con i numerosi emendamenti presentati - sia alla Camera che al Senato - riguardanti molti aspetti della quotidianità delle persone disabili: permessi e congedi lavorativi, prepensionamento dei genitori di persone con disabilità gravissima, agevolazioni fiscali, contributi per l'autonomia personale. Praticamente nulla di quanto proposto dalle associazioni - e accolto da alcuni parlamentari - è stato recepito nella stesura finale della Legge Finanziaria, nemmeno gli emendamenti a costo zero. Sindrome di Down Fra le Disposizioni varie (art. 94), la Finanziaria introduce un elemento di eccezionale novità e che costituisce un precedente deflagrante nell'ambito dell'accertamento dell'handicap. Infatti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da cariotipo (esame che descrive in modo inoppugnabile l'assetto cromosomico di una persona), vengono dichiarate persone con handicap grave (art. 3, comma 3, della Legge 104/92) ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Tale dichiarazione è emessa dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base. Va evidenziato con chiarezza che l'indicazione riguarda l'accertamento dell'handicap ma non quello di invalidità civile. Pertanto se per la valutazione dell'handicap viene sancito un vero e proprio automatismo, per l'accertamento dell'invalidità la situazione rimarrà quella vigente. Non viene infatti imposto un analogo automatismo che conceda sempre l'indennità di accompagnamento anziché l'indennità di frequenza. Da rilevare come il Legislatore abbia riservato tale percorso facilitato alle sole persone con sindrome di Down, non prevedendo la medesima agevolazione ad altri tipi di patologie ugualmente gravi, ugualmente stabilizzate (o peggio ingravescenti) e parimenti comprovabili sulla scorta di mappatura genetica o indagini cliniche dello stesso valore del cariotipo. Solo qualche esempio: la distrofia di Duchenne, la corea di Huntigton, la sclerosi laterale amiotrofica, una lesione spinale grave. Non è un caso quindi che la UILDM e altre associazioni si stiano attivando per ampliare gli effetti di questa norma, in attesa di una complessiva revisione dei criteri di accertamento dell'handicap e dell'invalidità civile. Provvidenze economiche: alcuni aumenti Dal gennaio del 2003 i sordomuti possono contare su di un aumento dell'indennità di comunicazione di 41 euro per dodici mensilità. Si passa quindi da 174,35 a 217,66 euro mensili. Il medesimo aumento viene riconosciuto anche sull'indennità spettante ai ciechi civili parziali, anche se quest'ultimo sarà tuttavia operativo solo dal gennaio del 2004. Nessun aumento è previsto a favore degli invalidi civili parziali o totali, pur essendo stato richiesto da più parti. Ristrutturazioni edilizie La nuova manovra conferma le agevolazioni relative alle ristrutturazioni edilizie, in vigore dal 1998. Viene precisato però che tale beneficio rimane in vigore solo fino al 30/9/2003 e che è limitato ora ad una spesa massima di 48.000 euro. Ricordiamo che la Legge 449/97 aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa e il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione era di 150 milioni di lire. L'importo detraibile, infine, dev'essere ripartito in dieci quote annuali di pari entità. Ricordiamo anche gli elementi per noi più rilevanti di quella norma. Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione di barriere sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione, aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e controllo ambientale. Obiettori e volontari come accompagnatori La Finanziaria (art. 40) introduce come novità la possibilità di utilizzare, a richiesta individuale, gli obiettori di coscienza e i volontari del Servizio Civile Nazionale come accompagnatori. Possono infatti presentare richiesta d'assegnazione i ciechi civili che svolgano un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari. La sussistenza di tali condizioni verrà certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. Ai non vedenti che richiedano questo servizio verrà richiesta una partecipazione alla spesa di 93 euro mensili che verranno detratte dall'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) o da quella speciale (ciechi parziali). E' importante precisare che tale opportunità non è concessa ai disabili intellettivi o motori, né agli anziani o ai sordomuti, ma solo ai ciechi civili e anche questo è un elemento di sperequazione su cui in molti hanno posto l'accento. Interventi scolastici La manovra per il 2003 prevede misure di contenimento e razionalizzazione della spesa. Un esempio è la facoltà concessa ai dirigenti scolastici di terzalizzare (appaltare) l'attività dei collaboratori scolastici. Ma vi sono anche misure che direttamente interesseranno gli alunni disabili. Sarà ad esempio il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale ad autorizzare l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, attualmente fissata in un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (con o senza handicap). Più enigmatica è l'indicazione relativa alle nuove modalità dell'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, attualmente svolta da un'équipe psicopedagogica. Le nuove disposizioni prevedono infatti che tale accertamento avvenga in modo collegiale ad opera delle aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali. Le nuove modalità e i criteri verranno definiti con un successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria. Fondo Nazionale per le Politiche Sociali Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è alimentato da moltissimi provvedimenti che vanno dalla Legge 104/92 alla 162/98, fino alle norme sul volontariato e sull'infanzia. Dalla sua costituzione il Fondo è stato incrementato, più o meno stabilmente, con destinazioni tali da farlo divenire consistente, tanto da essere utilizzato talvolta per finalità non previste (ad esempio la "mucca pazza"). Con la nuova Finanziaria, il Ministero si riserva ulteriori margini discrezionali: d'ora in poi, infatti, gli stanziamenti affluiranno al Fondo senza vincolo di destinazione, il che significa che potranno essere destinati anche in modo diverso da quanto stabilito inizialmente dal Legislatore. Sulla sorte e sulla consistenza del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali si è molto discusso, successivamente alla Finanziaria, in occasione della Conferenza Nazionale sulla Disabilità di Bari, nel febbraio scorso, ove è emersa chiaramente, da parte del Governo, l'intenzione di ridurre l'entità dei già esigui finanziamenti. Di fronte a tali intenzioni, le proposte e i suggerimenti espressi in quella sede appaiono come vuoti di significato. Provvidenze per i grandi invalidi Sempre a proposito di "figli e figliastri", è stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" (n. 305 del 31/12/2002) una nuova norma che reca Provvidenze in favore dei grandi invalidi. Si tratta della Legge 288 del 27/12/2002, che interessa i grandi invalidi di guerra e per cause di servizio, cioè quelle persone disabili che godono di provvidenze economiche superiori ai 5.000 euro mensili e che sono affetti da menomazioni assimilabili a quelle accertate negli invalidi civili totali. La nuova norma dispone l'estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto all'accompagnatore militare o in servizio civile (obiettore), beneficio che già era riconosciuto ai grandi invalidi di guerra. Prevede poi il diritto ad un assegno mensile pari a 878 euro, nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori richiesti. Il tutto è finanziariamente coperto grazie all'istituzione, a decorrere dall'1/1/2003, del Fondo per la Concessione di un Assegno Sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per Servizio, finanziato per 7.746.853 euro annui a valere sul Fondo speciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' quasi superfluo sottolineare a questo punto che tali benefici non interessano gli invalidi civili. La norma, approvata in sede legislativa con insolita solerzia dalla Commissione Lavoro della Camera, rappresenta il risultato delle diverse ma analoghe proposte depositate da deputati sia della maggioranza che dell'opposizione: Spini, Guerzoni, Lo Presti, Raisi, Volontè, Giovanni Bianchi, Burani Procaccini, Giacco, Verdini e Bocchino. Indennità di frequenza e asili nido Oltre all'attività legislativa va segnalata una sentenza di segno decisamente più favorevole. La Corte Costituzione si è pronunciata su un dubbio di legittimità sollevato dal Tribunale di Torino e la sentenza (n. 467, del 20-22/11/2002) è favorevole alle persone con disabilità. Il dubbio di legittimità era stato sollevato relativamente all'erogazione dell'indennità di frequenza, la quale ultima, istituita dalla Legge 289 dell'11/10/1990, viene concessa al "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "al minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore". La concessione di tale provvidenza economica, incompatibile con l'indennità di accompagnamento, "è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap" oppure che "frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi". L'interpretazione più consolidata, sostenuta in giudizio dall'INPS e dall'Avvocatura dello Stato, esclude la concessione della prestazione ai bambini con disabilità che frequentino l'asilo nido, cioè fino ai tre anni di età, sostenendo che l'asilo nido non è da considerarsi né una scuola né un centro di riabilitazione. Pur considerando formalmente corretta tale interpretazione, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'art. 3 della Legge 289/90, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'indennità di frequenza, a parere della Consulta, deve infatti essere garantita anche a questi ultimi. Le motivazioni addotte sono di grande spessore. Gli asili nido sono, per legge, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori, funzione che assume una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini con difficoltà a socializzare. Non a caso la stessa Legge 104/92 (art. 12) ha ritenuto di dover "garantire" al bambino disabile da 0 a 3 anni l'inserimento negli asili nido. La frequenza all'asilo nido è quindi un fattore essenziale per l'inserimento del bambino, nonché, come già recitava la sentenza n. 215 del 1987, per il "superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità". Conseguentemente a tale sentenza, l'INPS dovrà adeguare la propria prassi. E' quasi superfluo ricordare che l'erogazione dell'indennità di frequenza è incompatibile con quella dell'indennità di accompagnamento.
Articolo tratto da DM 148 - aprile 2003. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com |