DM 148 Aprile 2003 Sociale Ricerca Opinioni Vita UILDM TeleThon Rubriche Miscellanea

 

HandyLex risponde

Presentiamo anche in questo numero alcuni quesiti legislativi, riguardanti i permessi lavorativi, i congedi retribuiti, i contrassegni e i turni di notte, ai quali risponde sempre Carlo Giacobini, responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM e del sito Internet di HandyLex (www.handylex.org).

"Sono una lavoratrice dipendente - scrive una lettrice - e ho richiesto di fruire dei permessi lavorativi ai sensi della Legge 104/92 (art. 33). Svolgo un lavoro a part-time e cioè tutti i giorni per un totale di 30 anziché 36 ore e Il mio Ufficio Personale sostiene che i tre giorni di permesso sarebbero stati ridotti proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato. Il conteggio quindi mi porterebbe a poter fruire solo di due giorni e mezzo di permesso. Il calcolo è corretto?".

E' innanzitutto necessario conoscere quale sia l'ente previdenziale di riferimento, anche se in questo caso le indicazioni fornite dall'INPDAP (Pubblica Amministrazione) sono del tutto simili a quelle fornite dall'INPS. In effetti, nella Circolare INPDAP n. 34 (107/72000), la riduzione del permesso è prevista proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Ma tale disposizione si applica al part-time verticale (si lavora solo alcuni giorni alla settimana). Il caso illustrato invece si connota come un part-time orizzontale (si lavora tutti i giorni con un orario ridotto) e pertanto il permesso mensile di tre giorni dev'essere concesso per intero.

Anche l'INPS, con la Circolare n. 133 del 17/7/2000 (punto 3.2), è dello stesso avviso, prevedendo che i permessi mensili vadano ridimensionati proporzionalmente. E tuttavia anche qui ci si riferisce ai part-time verticali.

"Sono il tutore e unico convivente di un cugino con handicap grave - certificato da oltre cinque anni - con nessun altro parente", è quanto ci segnala un altro lettore. "Il soggetto, interdetto, mi è stato affidato con testamento pubblico dalla madre. Ho presentato la domanda per ottenere i due anni di congedo retribuito e mi è stata respinta perché non sono stato considerato affidatario. Mi spettano o no i due anni di congedo?".

La Legge 388 del 23/12/2000 (art. 80, comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000, introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuiti. Questa agevolazione è concessa solo ai genitori e, dopo il loro decesso, ai fratelli o alle sorelle. Non è prevista l'estensione a nessun altro parente. C'è quindi da sperare che tale norma, giustamente criticata, possa essere presto modificata per superare quei molti paradossi di cui è intrisa.

"Dovendo richiedere - leggiamo su tutt'altro versante - il contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta, mi sono recato presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica Settore Medico Legale dell'ASL, ove mi è stata rilasciata la certificazione medica attestante che lo scrivente (invalido civile al 67%) ha una permanente ed effettiva capacità di deambulazione ridotta. Poi mi sono presentato al Comando dei Vigili Urbani per conoscere le modalità di presentazione della domanda e gli stessi mi hanno comunicato che oltre al predetto certificato dovrò presentare la fotocopia della patente speciale e quella della carta di circolazione. Oltre a ciò mi richiedono fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica che attesti un'invalidità al 100%, cosa che peraltro dovrò dichiarare nella domanda al sindaco. Ho ragione a ritenere questa richiesta impropria e scorretta?".

Le richieste avanzate dal Comando dei Vigili Urbani sono in contrasto con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ove l'articolo 381 (comma 3) recita testualmente: "3. [...] l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni [...]". Pertanto la documentazione sanitaria di cui è in possesso il lettore è assolutamente sufficiente.

Va poi rilevato che è impropria anche la richiesta della patente speciale (non prevista da alcuna norma o circolare), nonché la carta di circolazione, poiché il contrassegno, da oltre dieci anni ormai, non è collegato al veicolo ma alla persona.

Si suggerisce di ripresentarsi ai Vigili citando l'articolo riportato, sapendo che non esiste alcuna circolare ministeriale che preveda le condizioni prospettate. In caso di ulteriore diniego, si suggerisce di rivolgersi al Difensore Civico Regionale.

"Sono una dipendente postale - è l'ultimo quesito che proponiamo in questo numero - e convivo con mio padre, riconosciuto persona con handicap grave. Mi risulta che i lavoratori che hanno a proprio carico una persona disabile possano essere esonerati dall'effettuare i turni di lavoro notturni. Ma che cosa significa esattamente `che abbia a proprio carico' un soggetto disabile? Il mio Ufficio Personale intenderebbe `fiscalmente a carico'. E' proprio così?".

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), prevede all'articolo 53 (comma 3): "3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".

Va detto che non esistono circolari sufficientemente esplicative, ma lo spirito di quella norma è sufficientemente chiaro: tutto l'impianto di tale disposizione è rivolto infatti a concedere agevolazioni lavorative a chi assista effettivamente minori o familiari con disabilità. L'articolo 53, peraltro, fa espresso riferimento alla Legge 104/92 che impernia gli interventi in ambito di agevolazioni lavorative a chi abbia a proprio carico - assistenziale ovviamente - un familiare con handicap.

E d'altra parte il Legislatore non avrebbe potuto essere così miope da intendere rilevante il solo "carico fiscale": infatti, se avesse inteso ciò, avrebbe dato adito ad evidenti sperequazioni e abusi. Per fare un esempio: avrebbe potuto godere dell'agevolazione il padre che ha fiscalmente a carico il figlio disabile, anche senza assisterlo e non invece la madre, pure lavoratrice, che assiste direttamente e costantemente la persona.

 

Articolo tratto da DM 148 - aprile 2003. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com

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