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Ancora sui permessia cura di Carlo Giacobini Non passa mese senza che vi sia qualche circolare o norma che apporta modifiche alle disposizioni relative ai permessi concessi ai lavoratori disabili e a quelli che assistono una persona con handicap grave. Ed infatti ancora una volta l'INPS è tornata sull'argomento, con la Circolare 128 dell'11/7/2003. Il primo chiarimento riguarda le persone con sindrome di Down. La Legge 289/2002 (art. 94, comma 3) ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità (Legge 104/92, art. 3 comma 3), oltre che dalle Commissioni ASL, anche - ed è questa la novità - dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del cariotipo, cioè di quell'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona. L'INPS aveva finora ritenuto valido, ai fini della concessione dei permessi lavorativi, solo il certificato rilasciato dalle Commissioni ASL. Con la Circolare 128, viene ammessa anche l'ipotesi prevista dal Legislatore e cioè la presentazione del certificato del medico curante, unitamente al cariotipo. E' opportuno sottolineare che tale eccezione viene ammessa solo per le persone Down. Si tratta di un'opportunità interessante per tutti quei disabili (con sindrome di Down) che non siano in possesso o non siano riusciti ad ottenere il riconoscimento dell'handicap grave. Nel caso si disponga del certificato di handicap grave (Legge 104/92, art. 3, comma 3), è comunque opportuno utilizzare quello (senza presentare il cariotipo), poiché la certificazione del medico curante e il cariotipo vengono sottoposti "in visione al dirigente medico" dell'INPS con probabili ritardi. Invalidi di guerra L'INPS coglie poi l'occasione per ricordare, sempre a proposito di certificazioni, che i grandi invalidi di guerra sono considerati "automaticamente" persone handicappate in situazione grave e non è necessario che vengano sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla Legge 104/92. Questo vantaggio non è una novità: era già stato introdotto nel 1998 dalla Legge 488 (art. 38, comma 5). Per la fruizione dei permessi lavorativi per i grandi invalidi di guerra - cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità - l'INPS richiede l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o copia del decreto concessivo della stessa. Permessi per allattamento Vengono precisate dall'Istituto anche le compatibilità fra la fruizione dei permessi orari per l'assistenza a disabili di età inferiore ai tre anni e quelli per l'allattamento riconosciuti dopo l'astensione obbligatoria o facoltativa. Come si ricorderà, entrambi i tipi di permesso sono legati al tipo di orario di lavoro. Se questo è pari o superiore alle sei ore, si ha diritto alla fruizione di due ore di permesso. Se è invece inferiore a sei ore, si ha diritto alla fruizione di una sola ora di permesso. L'INPS precisa che i due tipi di permesso sono compatibili (e cumulabili) solo se relativi a due figli, mentre diventano incompatibili se il figlio interessato (con handicap grave e di età inferiore ai tre anni) è solo uno. Quindi per il figlio con handicap grave di età inferiore ai tre anni si può godere o dei permessi per assistenza o in alternativa di quelli per allattamento. Permessi alternativi La circolare INPS conferma poi la possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi lavorativi nell'ambito dello stesso mese (ad esempio un genitore un giorno, l'altro due giorni). La novità sta nell'opportunità di consentire tale facoltà anche nel caso di disabili maggiorenni e non solo minorenni come in precedenza. Lavoratori disabili L'INPS limita ancora i benefici ai lavoratori disabili che usufruiscono in proprio dei permessi lavorativi. Già in precedenza aveva affermato che questi lavoratori non possono fruire dei permessi anche per l'assistenza di familiari con handicap grave. E' ammessa invece l'ipotesi in cui un lavoratore (non disabile) possa fruire dei permessi per assistere un familiare disabile che a sua volta sia un lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi per se stesso. La novità introdotta è che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo (nelle stesse giornate e negli stessi orari). Nel caso infine in cui il lavoratore disabile fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza spettano sei mezze giornate anziché tre giornate intere, sempre che l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dal disabile; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate. Continuità L'INPS ritorna anche sul concetto di continuità dell'assistenza che, assieme all'esclusività, è condizione essenziale per poter richiedere i permessi lavorativi per l'assistenza di familiari disabili maggiorenni non conviventi. Il requisito della continuità della assistenza, secondo l'INPS, non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve. Un concetto, quello di lontananza, da intendersi non solo in termini spaziali (distanza chilometrica), ma anche temporali (in quanto tempo è possibile effettuare lo spostamento). In modo un po' arbitrario l'INPS afferma che questi tempi massimi di spostamento sono "individuabili in circa un'ora". E successivamente si afferma: "In caso contrario l'assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza". In questi casi, pertanto, possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle sole giornate in cui si dimostra di aver accompagnato il disabile all'effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l'effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile. Nuovi moduli Anche i moduli per la richiesta dei permessi lavorativi sono stati rivisti ancora una volta. Essi sono disponibili presso gli uffici periferici dell'INPS, oltre che all'interno del sito Internet dell'INPS (www.inps.it) o anche direttamente nel sito HandyLex (www.handylex.org). Contratto scuola E per concludere una novità su due importanti aspetti la porta anche il recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il 14 agosto di quest'anno (Suppl. Ord. alla "GU" n. 188). Una premessa: i permessi lavorativi, ciò che vale per ogni settore, incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità, a meno che i singoli contratti collettivi non prevedano trattamenti di maggior favore. Per gli assicurati INPS è ancora vigente la Circolare 100 (2/4/92), che prevede che i permessi ex articolo 33 non siano utili ai fini della maturazione della ferie e della tredicesima mensilità. Per gli assicurati INPDAP, invece, è vigente la Circolare 34 (10/7/2000), la quale sancisce che i permessi in questione non incidano sulla maturazione delle ferie, mentre nulla prevede riguardo alla tredicesima mensilità. Anche il nuovo Contratto Scuola (art. 15, comma 6) conferma che i permessi ex articolo 33 non incidono sulle ferie. Il successivo articolo 78 (comma 5) prevede poi l'esclusione dei ratei della tredicesima mensilità solo per il periodo in cui vi sia sospensione o privazione della retribuzione. Pertanto, essendo i permessi lavorativi, per legge, retribuiti e coperti da contributi figurativi, essi non incidono negativamente per i dipendenti della scuola nemmeno sulla tredicesima mensilità.
Articolo tratto da DM 149/150 - gennaio 2004. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com |