DM 151 Aprile 2004 Sociale Ricerca Opinioni Vita UILDM TeleThon Rubriche Miscellanea

 

Anche novità inattese

a cura di Carlo Giacobini

Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge Finanziaria per il 2004 (Legge 350 del 24/12/2003, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2004), norma pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 196 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 27/12/2003. Si completa così la manovra finanziaria per il 2004, iniziata con il Decreto Legge 269 (30/9/2003), poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 326 (24/11/2003), di cui avevamo già ampiamente parlato in DM 149/150.

Come ampiamente annunciato, le novità favorevoli alle persone con disabilità sono assai misere e limitate.

Congedi retribuiti

La Legge 53/2000 aveva introdotto l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di ottenere un congedo retribuito, anche frazionabile, di due anni. Analoga agevolazione, lo ricordiamo, non viene concessa per altre relazioni di parentela o affinità. Ad esempio la moglie lavoratrice che assiste il marito non ha diritto a questo congedo retribuito che spetta, lo ripetiamo, solo nel caso si assista un figlio.

Ma era stato posto anche un altro limite: per poter ottenere il congedo, infatti, era necessario che il figlio disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) da almeno cinque anni. Questa incomprensibile limitazione impediva la fruizione del beneficio ai genitori di bambini in tenerissima età oppure nei casi di trauma nell'immediatezza del bisogno.

Questo limite dei cinque anni è stato finalmente abrogato dalla Finanziaria 2004, un risultato, questo, importante soprattutto per la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che ne aveva fatto un vero e proprio "cavallo di battaglia" già da alcuni anni. Per completezza di informazioni va detto che l'INPS ha già recepito e reso operativa tale indicazione (Circolare 20 del 3/2/2004).

Trasferimenti

La Legge Finanziaria per il 2004 favorisce i trasferimenti e le "ricongiunzioni familiari" per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'agevolazione interessa i genitori di bambini fino ai tre anni di età. Il genitore potrà richiedere il trasferimento nella stessa provincia o regione dove lavori il coniuge e tale trasferimento - concedibile anche in modo frazionato e comunque per un periodo non superiore ai tre anni - sarà subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato. Infine, sia la risposta affermativa che quella negativa dovranno essere comunicate all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. La nuova disposizione non prevede che l'agevolazione sia estesa o ampliata, nel caso in cui il figlio abbia più di tre anni e sia disabile.

Finanziamenti

La già citata Legge 326/2003 aveva previsto un incremento minimo del Fondo per le Politiche Sociali, compensato poi da altre limitazioni. La dotazione finale del Fondo risulta, a conti fatti, inferiore a quella prevista per il 2003.

L'incremento viene comunque vincolato dalla Legge Finanziaria a quattro voci:

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo di 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989, per un importo di 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo di 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo di 67 milioni di euro.

Non è chiaro che cosa verrà finanziato, con quali modalità o tempi rispetto alle politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e i disabili. Sarà verosimilmente chiarito da un successivo decreto, anche se la Legge Finanziaria non lo prevede.

Provvidenze economiche: i ricorsi

In riferimento ancora alla Legge 326 del 24/11/2003, va ricordato che essa - all'articolo 42 - ha modificato l'impianto dei ricorsi in materia di riconoscimento di invalidità, annullando tra l'altro la possibilità di presentare ricorso amministrativo contro i verbali emessi dalle Commissioni ASL preposte all'accertamento. D'ora in poi il ricorso, quindi, potrà essere solo giurisdizionale, cioè davanti a un giudice e con l'assistenza di un legale.

Già in DM 149/150 abbiamo spiegato nel dettaglio le motivazioni di tale novità e le ricadute non certo positive per le persone con disabilità. Unica novità su questo fronte è stata introdotta dalla cosiddetta Legge milleproroghe (n. 47 del 27/2/2004) che ha posticipato l'entrata in vigore della disposizione che abroga i ricorsi amministrativi al 31 dicembre 2004.

Una nuova norma: l'amministratore di sostegno

Fino ad oggi la normativa italiana prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione. Tramite una sentenza, un giudice nomina un curatore, nel caso dell'inabilitazione, o un tutore nel caso dell'interdizione. Da quel momento in poi la persona disabile può agire solo tramite chi lo assiste il quale ne risponde esclusivamente al giudice.

Si tratta di una disposizione datata nella quale, talora, gli svantaggi superano sicuramente i vantaggi. Infatti, il procedimento per giungere alla sentenza è piuttosto lungo, complicato burocraticamente e ha un notevole costo economico. Le ricadute giuridiche, poi, sono notevoli, come si può immaginare: chi è interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi, né accedere ad un pubblico impiego.

Una disposizione nata per tutelare la persona disabile, quindi, non è infrequente che finisca per rappresentare un vincolo eccessivo. Inoltre la normativa è spesso "sovradimensionata" rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità. Non sempre, infatti, la cosiddetta "infermità di mente" è tanto grave da necessitare di un'interdizione o di un'inabilitazione. Ed infine i due istituti sono pensati solo per le persone "in condizioni di abituale infermità di mente" e "incapaci di provvedere ai propri interessi". Non esistevano fino ad oggi strumenti di tutela (o di "autotutela") per le persone con disabilità in grado di autodeterminarsi, ma magari in difficoltà nel gestire particolari pratiche burocratiche.

A tutti questi limiti tenta di rispondere il nuovo istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dalla Legge 6 del 9/1/2004 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 14 del 19/1/2004). Il nuovo iter prevede che l'amministratore di sostegno venga comunque nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile. Egli dispone inoltre una rapida istruttoria, consultando anche il diretto interessato e chi gli è più vicino. Conclusa la fase istruttoria, emana poi un decreto, indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare "in nome e per conto" del disabile. Per tale incarico viene precisata la data di inizio e fine. La differenza risiede quindi nel porre dei limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è prevista l'assistenza. Per tutto il resto il disabile mantiene la propria capacità di agire. Per quanto riguarda il procedimento, che si svolge in modo informale, esso può essere gestito anche senza l'assistenza di un legale.

Un altro aspetto rilevante è che l'istituto dell'amministratore di sostegno si rivolge non più solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica (per i quali è ancora possibile ricorrere all'interdizione), ma più in generale alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata: disabili motori o sensoriali, tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, alcolisti, persone con trauma temporaneo.

E' quasi superfluo sottolineare che la nuova disposizione avrà necessità di tempo per essere correttamente ed efficacemente recepita, conosciuta e applicata.

La legge per l'informatica accessibile

La nuova Legge 4 del 9/1/2004 sancisce il diritto di accesso ai sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione, oltre che ai servizi di pubblica utilità: un principio importantissimo quale requisito di una democrazia anche "elettronica".

La norma risponde giustamente ad esigenze già evidenziate da parecchi anni da parte di alcuni esperti (soprattutto del mondo delle associazioni) e parzialmente riprese negli anni scorsi da disposizioni dell'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi CNIPA). Dopo l'entrata in vigore della Legge 4/2004, le pubbliche amministrazioni non potranno più realizzare strumenti o servizi informatici (ad esempio siti Internet) non utilizzabili anche dalle persone con disabilità.

Purtroppo la disposizione non investe le aziende private il che è piuttosto grave se si pensa, ad esempio, alla produzione su supporto digitale delle grandi case editrici. Altre ombre permangono poi nei capitolati di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di nuovi prodotti o servizi: infatti, il requisito dell'accessibilità non è impositivo, ma solo elemento di priorità a parità di altri requisiti.

Per completare l'applicazione della nuova norma è ora atteso un decreto che determini gli standard tecnici che dovranno rifarsi alle indicazioni internazionali già esistenti e condivise.

Un passo avanti, senz'altro, ma si poteva fare di meglio.

 

Articolo tratto da DM 151 - aprile 2004. DM è un trimestrale edito dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La Redazione di DM ha sede in: Via P.P. Vergerio, 19 - 35126 Padova, Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249 e-mail: redazionedm@eosservice.com

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