La prima delle due domande che voglio porvi riguarda una questione divenuta molto attuale in numerose città, durante i mesi passati. In sostanza, con il contrassegno per disabili, posso circolare con la mia vettura nei giorni in cui le targhe alterne non sono per me quelle giuste? Altro problema, poi, legato invece ai parcheggi: se trovo quelli per disabili occupati, posso posteggiare gratuitamente nei posti a pagamento con linee blu?
Nicola Ruffo
Aversa (Caserta)
Rispetto alle targhe alterne, il riferimento legislativo da prendere in considerazione è il DPR 503 del 24/7/96 (art. 11, comma 1) e cioè il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il citato articolo 11/1, infatti, è stato pensato proprio per quei casi in cui - per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare - il traffico e la sosta vengano temporaneamente o permanentemente inibiti. Qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari.
In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito i limiti di prevedere eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale. È quindi proprio l'esempio citato del traffico a targhe alterne, con il Comune che ha la facoltà di stabilire una deroga per i titolari di contrassegno disabili. La maggioranza delle ordinanze comunali lo prevede. Quelle che non lo prevedono non sono comunque illegittime.
Riguardo poi al parcheggio, va ricordato innanzitutto che il tagliando arancione consente di parcheggiare gratuitamente negli spazi riservati ai disabili e nei parcheggi custoditi che in tal senso hanno una riserva pari a 2 posti ogni 50. I parcheggi con la linea blu sono di competenza dei Comuni anche per quanto riguarda la definizione della tariffazione e pertanto sta anche qui agli stessi Comuni stabilire chi possa essere esentato dal pagamento e chi no. Fino ad oggi alcuni hanno specificamente deliberato per la gratuità a favore delle persone con contrassegno, altri no.
In caso infine di contravvenzione, è possibile presentare ricorso al Prefetto della città in cui essa sia stata comminata, basandosi anche su un parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (13/6/2002, prot. 434), che esprime l'indirizzo di considerare comunque gratuita la sosta di veicolo al servizio di disabili, qualora gli spazi riservati siano occupati. Ci si augura che entro breve i singoli Comuni adeguino le loro disposizioni a tale parere.
(Carlo Giacobini)