DM 154 - APRILE 2005 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Le scarse novità della Finanziaria

di Carlo Giacobini

 

Poche le novità di rilievo, per le persone con disabilità, in arrivo dalla Finanziaria del 2005. E questo sembra stia diventando, purtroppo, un comune denominatore per le manovre finanziarie di ogni anno

 

La Legge Finanziaria 2005 ha concluso il suo iter con l'approvazione definitiva al Senato (Legge 311 del 30 dicembre 2004). Non vanno segnalate novità di rilievo a favore delle persone con disabilità e questo purtroppo sembra stia diventando un comune denominatore delle manovre finanziarie.

Va per altro detto che la decisa restrizione della spesa pubblica - prevista dalla Legge - finirà senz'altro per incidere in modo significativo sugli Enti Locali e sui servizi da questi erogati, quindi anche sulle prestazioni assistenziali erogate ai soggetti più deboli.

Il tema che però ha tenuto maggiormente banco, nell'ultimo scorcio del 2004, è stato il dibattito riguardante la riduzione delle tasse. In esso vi sono degli elementi che interessano anche le persone con disabilità.

La nuova deducibilità

L'attuale normativa fiscale prevede di poter detrarre dall'imposta dovuta allo Stato, in occasione della denuncia annuale dei redditi, i cosiddetti oneri di famiglia, cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a carico. Tale cifra è diversa, a seconda che il familiare a carico sia il coniuge, i figli o un altro parente. Finora la detrazione era ammessa fino ad un certo limite di reddito.

La Finanziaria per il 2005 modifica la disciplina precedente, rivedendo le modalità di calcolo del limite reddituale. Al contempo gli oneri familiari divengono deducibili anziché detraibili: questo significa che le cifre forfetarie per i familiari a carico si deducono dal reddito complessivo e non dall'imposta dovuta allo Stato.

Le nuove cifre deducibili sono esattamente pari a 3.200 euro per il coniuge a carico, mentre per i figli o gli altri familiari a carico si potranno dedurre 2.900 euro. Quest'ultima deduzione è aumentata a 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 3.700 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992. Il testo approvato non richiede la gravità dell'handicap.

Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi infatti che la precedente detrazione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro, anche se questa interessava direttamente l'imposta e non il reddito complessivo.

No Tax Area

Va ricordata poi l'introduzione della cosiddetta No Tax Area, cioè del limite reddituale - anche questo calcolato con nuovi meccanismi - al di sotto del quale non sono dovute imposte all'erario. Il limite è di 15.000 euro e chi ha redditi inferiori non deve alcuna imposta allo Stato. Al contempo, però, non può nemmeno detrarre o dedurre le spese sostenute (ad esempio le spese sanitarie, le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'acquisto di ausili o di veicoli adattati). È un rischio che non corrono i contribuenti con redditi superiori.

Nel complesso, quindi, la revisione delle aliquote di tassazione di cui molto si è dibattuto nei mesi scorsi non riguarda e non ha effetto alcuno sui ceti meno abbienti, cioè su chi non raggiunge nemmeno un reddito sufficiente per presentare la denuncia annuale dei redditi.

Un'altra deduzione ammessa è quella per le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Quest'ultima non va per altro confusa con quella, già prevista dalla normativa vigente, per l'assistenza specifica, cioè prestata da personale medico, paramedico o assimilato. Su questo aspetto, che conserva dei coni d'ombra applicativi, non mancheranno successive indicazioni da parte del Ministero dell'Economia.

Trasferimenti all'INPS

Passando più nel dettaglio ai contenuti della Finanziaria che maggiormente possono interessare le persone con disabilità, è necessario riferirsi ancora all'INPS. Vengono infatti riconosciuti all'Istituto finanziamenti per colmare le maggiori uscite delle gestioni previdenziali e pensionistiche relative al 2004 e 2005.

Si tratta di un'operazione consueta e di assestamento e tuttavia le fonti di questi finanziamenti attingono a capitoli che riguardano appunto i disabili: i congedi retribuiti di due anni ai genitori di persone con handicap grave e i contributi figurativi concessi ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%. Il motivo di tutto ciò è presto detto: gli accantonamenti presso l'INPS per quelle due agevolazioni sono stati spesi solo in parte.

Questo impone una riflessione. Le associazioni delle persone con disabilità hanno richiesto più volte di allargare la platea dei beneficiari dei congedi retribuiti, estendendo tale opportunità, ad esempio, anche al lavoratore che assista il coniuge, che attualmente non ha diritto al congedo retribuito di due anni. Il rifiuto a questa proposta era stato motivato con un problema di bilancio. Oggi scopriamo invece, nello stesso testo della Finanziaria, che solo per il 2003 sui congedi retribuiti di due anni c'è stato un risparmio di spesa pari ad almeno 300,66 milioni di euro.

Ricorsi solo con il giudice

Confermata infine, rispetto alle stesure precedenti della Finanziaria (già commentate da DM 153, p. 28), la "scomparsa" dell'articolo che prevedeva l'attribuzione all'INPS anche delle funzioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, oltre a quelle già in essere dell'erogazione delle provvidenze economiche.

Un versante - quello del riconoscimento delle minorazioni civili - rispetto al quale si confidava da più parti in una proroga, se non in un'abrogazione, della nuova disciplina dei ricorsi.

Come noto, infatti, la Legge 326 del 2003 ha soppresso la possibilità, per le persone disabili, di presentare ricorso amministrativo nel caso in cui una provvidenza venga negata. L'unico ricorso possibile è davanti al giudice con l'assistenza di un legale. Tale disciplina entra definitivamente in vigore dal primo gennaio 2005, né la Finanziaria ha previsto alcuna proroga.