di Rocco Artifoni
Continuiamo a parlare della legge approvata all'inizio del 2004, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere accessibili i propri siti web. Secondo alcuni, i risultati di questa norma sono deludenti
Si è incominciato già nel 2003, l'Anno Europeo delle Persone con Disabilità, a parlare di quella che sarebbe diventata la Legge 4/2004 (meglio nota come "Legge Stanca"), riguardante l'accessibilità dei siti Internet gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni. Molte erano le aspettative, ma i risultati sono a nostro avviso deludenti. Cerchiamo di capirne il perché.
Anzitutto occorre ricordare che le linee guida per l'accessibilità dei siti Internet indicate dalla WAI (Web Accessibility Initiative), promossa dal World Wide Web Consortium (Consorzio W3C), sono del 1999. La legge italiana arriva soltanto nel gennaio del 2004, con contenuti generici. Essa rimanda di fatto l'applicazione a successivi regolamenti e decreti da emanarsi entro novanta e centoventi giorni, ma come purtroppo accade spesso in Italia, il primo a violare una legge è proprio il Legislatore: i giorni stabiliti diventano anni. Infatti il regolamento viene pubblicato solo nel marzo del 2005, ma per l'applicazione concreta si rinvia al decreto, che pare finalmente in fase di pubblicazione.
Di fatto, però, la Legge Stanca comincerà ad essere operativa solo adesso (meglio tardi che mai, ma sarebbe stata utile molto prima).
La nuova norma prevede l'obbligo dell'accessibilità dei siti Internet solo nel caso di rinnovo di contratti con chi li realizza. Quindi, tutte le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il sito con personale interno (o che lo realizzano al di fuori di un contratto) non sono soggette all'obbligo dell'accessibilità. Ciò significa che una persona disabile che abita in una grande città sarà probabilmente discriminata, poiché spesso i grandi Comuni gestiscono in proprio il sito web, poiché hanno le risorse per assumere persone che se ne occupino. E altrettanto può essere discriminato chi abita nel piccolo Comune di montagna, che non ha sufficienti risorse. In questo caso il sito verrà magari realizzato gratuitamente (senza contratto) dal figlio del sindaco.
Risultato: alcuni Comuni realizzeranno siti accessibili, mentre altri non lo faranno (perché non vincolati a farlo). Per fare un parallelismo: sarebbe come se l'abolizione delle barriere architettoniche fosse soggetta e determinata dal contratto da stipulare con la ditta edile e non fosse un diritto soggettivo del cittadino, che trova fondamento nell'articolo 3 della Costituzione. E infatti c'è già chi ha parlato di "profilo di incostituzionalità" della Legge Stanca.
Quando poi una Pubblica Amministrazione decide di stipulare un contratto, non è detto che l'obbligo dell'accessibilità scatti in modo automatico. Qui è necessaria una premessa: realizzare un software o predisporre un sito accessibile costa di più, è ovvio, ci vuole più attenzione, più verifiche, più test di controllo, più spiegazioni ecc. E cosa prevede la Legge Stanca? Che «i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta». Quindi, se un sistema informatico accessibile costa anche solo un euro in più, si può farne a meno. Basta che la «mancata considerazione dei requisiti di accessibilità» sia «adeguatamente motivata»: cioè basta dire che costa un euro in più!
E che senso hanno i "valutatori", ovvero quegli esperti che dovrebbero verificare il livello di accessibilità di un siti web, se per legge il loro parere è considerato "non vincolante"?
È evidente quindi che chi non intende tener conto dei criteri dell'accessibilità ha molte possibilità di evitare di considerarli. Ma se qualche amministratore pubblico o privato volesse realizzare un sito Internet accessibile, magari per principio e per correttezza verso tutti i cittadini o i clienti, ecco che scattano controlli e parametri rigidissimi. Si impone per legge la versione più restrittiva del codice di programmazione, si fanno pagare a chi realizza il sito i costi per i controlli e le ispezioni.
In pratica, i "volonterosi" dei siti accessibili dovranno passare sotto le "forche caudine" di controlli rigidi ed eventuali costi non irrilevanti. In altre parole, c'è il rischio che tutto ciò diventi un bel deterrente, che avrà probabilmente l'effetto di scoraggiare anche i pochi ben intenzionati.
Infine, una riflessione che guarda all'essenza stessa della Legge 4/2004, della quale già il titolo è un programma: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici". Nel 1999 il WAI aveva una visione dell'accessibilità più ampia, a 360 gradi. Per continuare il parallelismo, sarebbe come se le leggi sull'eliminazione delle barriere riguardassero solo le persone con disabilità. Inoltre, la Legge Stanca considera l'accessibilità come se fosse soprattutto una questione di codici e linguaggi informatici e non anzitutto di comunicazione.
L'accessibilità informatica dovrebbe riguardare l'utenza ampliata, chi ha tecnologie non modernissime, i bambini ecc., e non solamente le persone con disabilità. E quando la visione è limitata, finisce spesso per essere distorta: il logo previsto dalla legge per certificare il rispetto degli standard dell'accessibilità consiste nella stilizzazione di persone dentro un monitor e con una tastiera. Peccato che i non vedenti non usino il monitor e chi ha problemi nell'uso delle mani non utilizzi la tastiera ma programmi di riconoscimento vocale.
Oltre al fatto che non si capisce perché in Italia si debbano usare "bollini" diversi da quelli internazionali indicati dal WAI del consorzio W3C. Se c'è un ambito in cui il "nazionalismo" non ha alcun senso, questo è proprio il web.