DM 155 LUGLIO 2005 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

La lunga storia dei congedi

di Carlo Giacobini

 

Quasi un appuntamento fisso, per DM, quello con i congedi parentali e i permessi lavorativi. Questa volta l'aggiornamento diventa doveroso dopo un'importante sentenza della Corte Costituzionale

 

Sembra ormai quasi un appuntamento fisso quello con i continui chiarimenti sui congedi parentali e sui permessi lavorativi. Le circolari, le sentenze, le novità normative sembrano non finire mai. In questo caso all'origine c'è l'opportunità introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 2): i genitori di persone con handicap grave possono richiedere due anni, anche frazionabili, di congedo straordinario. Dato non certo secondario è che questo congedo è retribuito.

Un'evidente discriminazione

Tale disposizione è stata poi ripresa dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 42, comma 5). È da sottolineare che questo tipo di beneficio non è esteso ad altri gradi di parentela o affinità, quindi, ad esempio, esso non può essere concesso al figlio che assista il padre disabile o al marito che assista la moglie in analoga situazione, aspetto che abbiamo più volte rimarcato anche da queste colonne.

L'unica eccezione ammessa è riservata ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave: in questo caso la norma originaria prevede che il congedo retribuito possa essere concesso, a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi". La norma e le successive circolari applicative degli istituti previdenziali non ammettono deroghe nemmeno nel caso che i genitori del disabile siano entrambi anziani o essi stessi disabili.

L'intervento della Corte Costituzionale

L'evidente discriminazione è stata finalmente censurata dalla sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233) che ne ha rilevato l'illegittimità.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Torino su un caso di rifiuto della concessione del congedo retribuito ai fratelli di un disabile grave, essendo i genitori entrambi viventi, ma tutti e due invalidi totali e titolari di indennità di accompagnamento.

La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto disabile in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili.

Nel motivare la sentenza, la Corte ne ha richiamato altre precedenti che avevano sottolineato l'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ivi compresa l'esigenza di socializzazione, integrazione e sostegno. Ha ribadito inoltre la stessa finalità perseguita dalla Legge quadro 104/92 in materia di tutela delle persone con handicap che si attua anche con forme di agevolazione lavorativa tali da assicurare una maggiore assistenza alle persone con disabilità.

Ricadute della sentenza

La Corte ha ritenuto quindi come «incostituzionale l'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo in esame - vale a dire il già citato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità - che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma».

Che cosa accadrà ora? I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (gravità - ricordiamo - definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) con i quali convivono, possono ora richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi che essi siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.

Nella sostanza la Corte ha sancito un principio importante, ma se fosse andata oltre, avrebbe probabilmente reso un servigio maggiore a molte famiglie in stato di disagio.

Gli Istituti Previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) emaneranno verosimilmente istruzioni operative ai propri uffici periferici, ma la sentenza della Corte Costituzionale è già vigente dal momento della sua pubblicazione.