Come già scritto in DM 155 (www.uildm.org/dm/155/societa/36patentinoweb.html), dal 1° ottobre 2005 maggiorenni e minorenni, per condurre un ciclomotore o una miniauto, devono essere in possesso di un certificato di idoneità, con una valutazione teorica e una dei requisiti psicofisici.
Coloro i quali siano diventati maggiorenni a partire dal 1° ottobre 2005 devono sostenere l'esame teorico (quiz) presso le ex Motorizzazioni Civili (ora Dipartimenti dei Trasporti Terrestri) e documentare l'esistenza dei requisiti psicofisici. Avendo invece già compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005, si può evitare l'esame, presentando attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola. Anche in questo caso va documentata l'esistenza dei requisiti psicofisici i quali sono gli stessi previsti per il conseguimento della patente A - compresa quella speciale - e già definiti dal Codice e dal Regolamento al Codice della Strada.
Una nuova norma (Legge 168/05 del 17 agosto 2005), modificando ancora l'articolo 116 del Codice, prevede che possa essere il medico di medicina generale (medico di famiglia, ad esempio) a rilasciare il certificato richiesto. La norma tuttavia ammette che «fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore».
Nell'attesa di ulteriori precisazioni, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito tramite una circolare agli uffici periferici l'indicazione di accettare qualsiasi certificazione rilasciata da medici di medicina generale (di famiglia) che attestino semplicemente che il soggetto sia in possesso di «condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore».
(Carlo Giacobini)