DM 156 - OTTOBRE 2005 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Limiti di reddito e provvidenze

di Carlo Giacobini

 

Registriamo nuovi preoccupanti segnali che mirano a rendere più ristretto il numero delle persone con invalidità civile che possano fruire delle provvidenze economiche quali pensioni, assegni e indennità

 

Un recente messaggio dell'INPS (21 settembre 2005) ribadisce alcuni concetti relativi al calcolo dei limiti di reddito da considerare ai fini della concessione delle provvidenze economiche assistenziali (pensioni, assegni e indennità) riservate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti.

Prima di illustrare i contenuti di tale messaggio - emanato in accordo con il Ministero dell'Economia e la Ragioneria dello Stato - è opportuno evidenziare alcuni elementi che possono aiutare a comprenderne i risvolti.

Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità e uno degli elementi che determina la concessione di queste prestazioni è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il reddito personale annuo dell'interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l'indennità di comunicazione per i sordomuti e l'indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale.

Reddito complessivo e imponibile

Ma a quale reddito si deve far riferimento? La normativa per i limiti reddituali è data dall'articolo 14/septies della Legge 33/80: «I limiti di reddito [...], sono elevati a L. [...] annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari».

Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo, cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell'IRPEF, oppure il reddito imponibile ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi non esenti, comprendenti terreni, fabbricati, prima casa, lavoro e assimilati ecc. È il reddito totale su cui solo successivamente si calcola l'imponibile, deducendo il reddito della prima casa, gli oneri deducibili (ad esempio le spese di assistenza per l'handicap) e le deduzioni per la progressività dell'imposta. Nel reddito complessivo non è compreso il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come pure altre entrate sottoposte a tassazione separata.

Il reddito imponibile è invece quello su cui si applica l'aliquota IRPEF, sul quale cioè si calcolano le "tasse" dovute all'Erario ed è la risultante della sottrazione dal reddito complessivo degli oneri deducibili (spese e deduzione per la progressività dell'imposizione) e del reddito della prima casa. Viene cioè considerato il reddito che rimane effettivamente disponibile al contribuente e sul quale, quindi, si applica l'IRPEF in sede di denuncia dei redditi o di dichiarazione sostitutiva.

Interpretando letteralmente la norma del 1980, è a questo reddito che ci si dovrebbe riferire e di questo avviso è anche il Consiglio di Stato (parere 2283 del 14 febbraio 1990) che ha ribadito: «Il limite di reddito [...] va determinato con riguardo ai redditi che concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell'IRPEF».

Ma la prassi è un'altra...

Purtroppo però la prassi amministrativa (INPS e Ministero dell'Economia) ha preso tutt'altra direzione, diversa da quella prevista dal Legislatore, assumendo come riferimento il reddito complessivo. Si pensi ad esempio all'abitazione che negli ultimi anni è stata considerata come una necessità primaria dei cittadini, tanto da alleggerire su di essa la tassazione. Proprio per questi motivi il reddito da abitazione, come già detto, va dichiarato nel reddito complessivo, ma non considerato ai fini dell'imponibile IRPEF. Una pratica, però, che non vale quando si tratta di concedere delle provvidenze economiche agli invalidi civili!

Infatti, il Messaggio INPS 31976 del 21 settembre 2005 ribadisce ciò che già applica da tempo e cioè che bisogna «considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell'accesso al diritto a pensione di invalidità civile. Quanto sopra sulla base della considerazione della distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e computabilità degli stessi redditi ai fini previdenziali e sul presupposto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto».

È quasi superfluo sottolineare il marchiano svarione dell'INPS: la pensione di invalidità civile non è una prestazione previdenziale, ma assistenziale ed è anche superfluo sottolineare che con questa interpretazione non vengono dedotte dal reddito nemmeno le spese di assistenza specifica sostenute proprio a causa della disabilità.

Non è invece superfluo rimarcare che questa prassi amministrativa, contro la quale ci auguriamo vengano intentati ricorsi, comporta l'esclusione dalla concessione delle provvidenze economiche di molte persone con disabilità.