DM 156 - OTTOBRE 2005 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Più dai meno versi

a cura di Carlo Giacobini

 

Il movimento di opinione "Più dai meno versi" porta a una legge approvata recentemente: crescono gli incentivi per le donazioni in denaro e in natura alle associazioni come la UILDM, che operano nel sociale

Nel maggio del 2005 è stata approvata una norma che contiene disposizioni molto rilevanti anche per le associazioni come la UILDM, che operano nel sociale. Si tratta della Legge 80 (14 maggio 2005) che ha convertito il Decreto Legge 35 (14 marzo 2005). L'articolo che qui ci interessa è il 14.

La nuova norma incentiva notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e di aziende. La Circolare 39/E dell'Agenzia delle Entrate (19 agosto 2005) ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative.

La nuova norma

A partire dal 2005, inteso come periodo d'imposta, sarà possibile, per imprese e persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso - e fino ad un valore massimo di 70.000 euro - qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Più precisamente queste nuove regole vigono per le donazioni effettuate dopo il 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del citato Decreto Legge 35.

Le donazioni possono essere effettuate a favore di:

Come donare

Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere un'effettiva documentazione dell'avvenuta donazione.

La nuova norma amplia anche la possibilità delle donazioni in natura, ma pure in questi casi ci sono dei vincoli. Infatti, l'identificazione del valore del bene dovrà fare riferimento a quanto desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o dal prezzo di mercato. Nel caso poi non sia possibile arrivare al valore sulla base di tali criteri, chi dona potrà ricorrere alla stima di un perito.

Da dire infine che chi dona beni in natura deve sempre acquisire una documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona e la ricevuta da parte dell'ente no-profit che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori.

Obblighi del no-profit

Gli enti no-profit che ricevono elargizioni in denaro o in natura hanno l'obbligo della tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (che può essere anche lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale).

È utile precisare infine che quando le donazioni vengono effettuate a favore di università, fondazioni riconosciute aventi per scopo lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, enti di ricerca sottoposti a vigilanza del Ministero della Salute, enti di ricerca pubblici e altri, non vige il limite del 10% del reddito imponibile né quello dei 70.000 euro.