DM 157 MARZO 2006 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Novità, ma non dalla Finanziaria

di Carlo Giacobini

 

A fronte di una Legge Finanziaria nella quale sono praticamente assenti le persone con disabilità e le loro famiglie, segnaliamo due nuove interessanti norme contro le discriminazioni e sul voto a domicilio

 

La nostra apertura non è confortante, ma più che chiara: nella Legge Finanziaria per il 2006 (Legge 266/2005) le novità a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sono pressoché assenti. In particolare non è stato confermato il contributo alle famiglie con persone disabili, ventilato in fase di presentazione della Finanziaria stessa.

Provvedimenti sparsi

Una nuova disposizione riguarderà l'assistenza protesica relativamente alla fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito. Tali prodotti, dopo uno specifico decreto, dovrebbero rientrare direttamente nei livelli essenziali di assistenza integrativa e non afferire più, quindi, ai meccanismi spesso lunghi e farraginosi che regolamentano la fornitura di ortesi, ausili e protesi.

La Finanziaria è invece più ambigua nell'indicare l'istituzione di un «repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale». Al momento non si comprende quali siano le esatte intenzioni del Legislatore, ma certamente l'obiettivo è quello di modificare l'impianto che regolamenta l'erogazione, a carico del Servizio stesso, di ortesi, ausili e protesi.

Un contributo speciale viene poi concesso al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la Legge 189/2003 ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili. Viene concesso esattamente un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

Si segnalano altresì alcune forme di contributo indiretto per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e più in generale per le associazioni di volontariato.

La Finanziaria, infine, concede alle Regioni di estendere alle ONLUS una forma agevolata relativamente all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), dovuta ora anche dalle ONLUS nel momento in cui abbiano dei dipendenti e un'attività commerciale marginale.

Discriminazioni e tutela giudiziaria

Dopo un lungo iter è stato approvato in via definitiva dalla Commissione Giustizia del Senato il Disegno di Legge di iniziativa governativa recante Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Il provvedimento riprende direttive comunitarie sulla parità di trattamento fra le persone e assume anche per le persone con disabilità strumenti di procedura giudiziaria già adottati, anche in Italia, per altri aspetti discriminatori.

Secondo la nuova norma, la discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga. È invece indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.

Rappresentano poi discriminazione anche tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che ledere la loro dignità e la libertà.

Le misure previste dal Disegno di Legge per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono di natura giurisdizionale, consistendo cioè in una maggiore tutela di chi ricorre contro situazioni discriminatorie, rendendo più semplice, per chi ricorre, dimostrare il "torto" subito.

Nel caso di esito favorevole alla parte lesa, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, se ancora sussiste, e adotta ogni altro provvedimento per rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro un dato termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

C8 prevista inoltre un'ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice infatti può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta «su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato», a spese del soccombente.

L'ultimo articolo della nuova norma prevede che la persona con disabilità possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che verranno individuati con decreto del ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. La discrezionalità concessa al Ministero ha lasciato perplesse molte associazioni anche perché appare restrittiva rispetto alla più ampia opportunità di intervenire in giudizio già prevista dall'articolo 27 della Legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Le stesse associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimate ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori, quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere regionali o dei Comuni.

Voto a domicilio per i gravissimi

La Legge 22/2006 accoglie un'istanza espressa da più parti negli ultimi anni relativa all'esercizio del diritto di voto di persone con disabilità gravissima.

Ci piace a questo proposito ricordare che a battersi fortemente per questo provvedimento vi fu anche un socio della UILDM di Padova, Alberto Donola, che poco prima di scomparire prematuramente, dedicò alla questione anche una lettera aperta, pubblicata da DM (n. 152, www.uildm.org/dm/152/voci/32donola.html). Come tale, Donola è stato ricordato dallo stesso senatore Paolo Giaretta, nel presentare in Parlamento la nuova legge.

La norma ammette dunque, per la prima volta, la possibilità di voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Si pensi, solo a titolo di esempio, a coloro i quali utilizzano permanentemente un respiratore. Essi potranno votare nel luogo dove dimorano, che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza. È bene sottolineare che la disposizione non riguarda le persone con disabilità - pur gravi e magari allettate - che non siano in situazione di dipendenza da apparecchi elettromedicali.

Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge dovranno far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e indicando l'indirizzo completo. Dovranno inoltre allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l'infermità comporta una «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio» e se il soggetto ha la necessità di essere assistito durante l'esercizio del voto. Questo certificato potrà essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali.

L'opportunità è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento Europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni invece dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le nuove disposizioni si applicheranno soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

Il voto verrà raccolto, durante le ore di apertura della consultazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Dovranno essere presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Potranno partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente dovrà assicurare la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate verranno poi custodite dal presidente stesso, immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione e immesse nell'urna destinata alle votazioni.