DM 158 - GIUGNO 2006 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Accertamenti e permessi lavorativi

di Carlo Giacobini

 

Forse finalmente aperta la strada verso una reale semplificazione amministrativa per gli accertamenti di invalidità. E sembra anche che si sia risolto un annoso dubbio interpretativo sui permessi lavorativi

 

Il tentativo di arrivare ad una semplificazione amministrativa, in ambito di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e i permessi lavorativi: due temi sempre attuali, cui dedichiamo la nostra analisi di questo numero.

Accertamenti più facili?

La Legge 80/2006 (Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006) è una disposizione che procede sul solco, già aperto da alcuni anni, della semplificazione amministrativa. L'articolo 6 di essa introduce infatti alcuni elementi di novità riguardo ai procedimenti di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

«Alle regioni viene data facoltà di adottare disposizioni per semplificare le procedure di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap»: con questa indicazione il Legislatore ha voluto promuovere il superamento di alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello della ripetizione delle valutazioni medico-legali. La nuova norma suggerisce in tal senso l'unificazione delle diverse visite di accertamento, in modo da evitare un sovraccarico per la Pubblica Amministrazione e un disagio per il cittadino.

La disposizione, per altro, sarebbe stata più completa se avesse incluso anche le valutazioni connesse all'accertamento relativo alla Legge 68/1999, cioè quelle necessarie ai fini del collocamento mirato.

Patologie non reversibili

Il comma 3 del medesimo articolo 6 tenta poi di affrontare un problema piuttosto datato: quello della ripetizione delle visite di accertamento negli anni anche per soggetti con patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili. Questa indicazione raccoglie, parzialmente, le istanze più volte espresse dalle Associazioni.

A parere di chi scrive, la prolificazione dei momenti accertativi dipende comunque anche dalla più complessiva normativa relativa alle agevolazioni (lavorative, fiscali e altro) che impone un sovraccarico e una ripetizione di documenti e certificati.

La norma sostituisce l'ambiguo articolo 97 della Legge 388/2000 - per altro mai applicato - con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti - inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide - che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello della Salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e anche indicata la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti e che sia idonea a comprovare la minorazione.

C8 quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile.

Il vincolo dell'indennità

La nuova legge, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi rispetto al vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Infatti, vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili - come ad esempio alcune amputazioni - che non danno titolo all'indennità di accompagnamento.

L'ultimo comma riguarda poi i malati oncologici, per i quali viene previsto un iter di accertamento accelerato che dev'essere effettuato dalle commissioni delle Aziende USL entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. La norma afferma che gli «esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti». Questo lascia intendere che il rilascio del verbale è immediato e utile ai fini di benefìci lavorativi, esenzione dal ticket, erogazione delle eventuali provvidenze economiche e quanto ancora prevedano altre norme, anche regionali. Sotto il profilo operativo si tratta di comprendere come le commissioni effettivamente procederanno per garantire il rispetto dei tempi fissati dal Legislatore.

All'interno dell'articolo 6 è inserita infine una precisazione che riguarda il personale della scuola. Di norma (Decreto Legislativo 297/1994, articolo 399) i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre. Fino ad oggi, per questa indicazione, l'unica eccezione riguardava i docenti con handicap superiore ai due terzi (Legge 104/1992, articolo 21). La nuova legge estende l'eccezione anche ai docenti che assistano un familiare con handicap grave (articolo 33, comma 5).

Permessi lavorativi, ferie e tredicesima

Da anni uno dei quesiti più frequenti, relativamente ai permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992 ai lavoratori con disabilità e a quelli che assistono familiari con handicap grave, è incentrato sull'incidenza di tale beneficio su ferie e tredicesima mensilità. Quei permessi incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità?

Il tentativo di soluzione della questione l'aveva compiuto il Ministero del Lavoro che rifacendosi a direttive comunitarie, aveva affermato che ferie e tredicesima mensilità non potevano essere decurtate (Parere del 5 maggio 2004). Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una propria Nota Circolare (n. 208, 8 marzo 2005), aveva confermato la medesima indicazione rispetto alle ferie.

Oggi, a suffragare l'interpretazione più favorevole ai lavoratori è giunto finalmente l'autorevole Parere del Consiglio di Stato (n. 3389, 9 novembre 2005): tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali. Nella quasi totalità dei casi i permessi non vengono cumulati con altri congedi: di qui la portata notevole del Parere. Il Consiglio di Stato, per altro, non si riferisce nemmeno alla normativa comunitaria, pur recepita in Italia, ma a quella sulla paternità e la maternità (Testo Unico, Decreto Legislativo 151/2001).

Sia l'INPS che il Ministero del Lavoro, con proprie Note Circolari, hanno ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato, mettendo una volta per tutte la parola fine ad un dubbio interpretativo che creava notevole sperequazioni e disparità di trattamento.