di Carlo Giacobini
Tutti gli aspetti della Legge Finanziaria per il 2007 che riguardano le persone con disabilità, dalle detrazioni al Fondo per non autosufficienti, dai consumi elettrici agli autoveicoli. E una nota anche sui DICO
La Legge Finanziaria per il 2007 ha concluso alla fine dello scorso anno il proprio iter parlamentare ed è stata approvata e pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006).
All’interno delle diverse misure che hanno rimodulato l’imposizione sui redditi (IRPEF) e le relative detrazioni e deduzioni, è prevista una norma che riguarda le persone con disabilità a carico del contribuente.
Fino ad ora era in vigore il regime della deduzione per carichi di famiglia, cioè era possibile dedurre dal reddito lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari a carico. La nuova Finanziaria reintroduce il precedente sistema della detrazione: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico.
In sintesi: è prevista una detrazione di 800 euro, aumentata a 900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Tali detrazioni sono altresì aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92. Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La Legge 296/2006 corregge parzialmente anche l’articolo 9 della Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), nella parte relativa alla flessibilità degli orari di lavoro.
Quell’articolo prevede la possibilità di sostenere economicamente quelle imprese che attuino, attraverso accordi specifici, progetti di flessibilità dell’orario di lavoro, part-time o telelavoro per quei dipendenti che abbiano maggiore necessità di sostegno familiare (ad esempio minori nel nucleo). Nel nuovo testo, fra le azioni positive, sono previsti anche «interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».
Nella sostanza non cambia molto: infatti, il telelavoro, il part-time, la flessibilità in generale non sono comunque un diritto, ma un’opportunità che lo Stato sostiene nel caso in cui le aziende intendano adottare accordi specifici.
Da segnalare poi come la Manovra Finanziaria abbia istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze (100 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009), allo scopo di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale riguardo alle persone non autosufficienti. La cifra prevista, come si può immaginare, non è certo proporzionata ai bisogni assistenziali di queste fasce di cittadini.
Gli atti e i provvedimenti relativi all’utilizzazione del Fondo saranno adottati dal ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con quelli della Salute, delle Politiche per la Famiglia e di Economia e Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Su tutt’altro versante, da ricordare che la Legge Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.
Un argomento che avevamo già affrontato in DM 160 è quello dei consumi elettrici e anch’esso viene trattato dal testo della Finanziaria, che prevede la costituzione di un Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
Tale Fondo sarà destinato anche al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei Comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia (riscaldamento ed energia elettrica) per usi civili, a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
Per comprendere le modalità e le condizioni di accesso a questo Fondo da parte dei Comuni, è necessario attendere uno specifico decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.
La Finanziaria interviene infine anche sulle note agevolazioni di cui possono fruire le persone con disabilità nell’acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità. L’intento, a nostro avviso del tutto inefficace, oltre che sperequativo, è quello di evitare elusioni.
La Legge Finanziaria precisa che: «Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti». Non è per altro ancora chiaro, se mai lo sarà, come si accerterà l’uso esclusivo o prevalente del veicolo.
Assai meglio definito il comma successivo che recita: «In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti».
La norma contenuta nella Finanziaria impedisce dunque al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo “agevolato”, di rivenderlo nell’immediato, a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti. La valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna alla non considerazione della normativa già vigente. Come si ricorderà, infatti, già oggi non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato.
Per l’applicazione operativa della norma, e per le quantomai opportune chiarificazioni, è ora necessario attendere le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Ma oltre che dalla Finanziaria, le novità sulle agevolazioni per i veicoli giungono anche da una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 4, del 17 gennaio 2007), riguardante la possibilità di cointestare un veicolo fra il disabile e un familiare.
Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo “agevolato” per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa: contare infatti sulla cointestazione consente di evitare di intestare l’assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo. Ma c’è anche chi, con analisi non del tutto infondata, ha intravisto in questa soluzione tentativi elusivi.
La risoluzione n. 4/2007 è molto chiara: l’intestazione del veicolo va effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. La cointestazione, dunque, non sarà più possibile.
Molto si è parlato, recentemente, di nuove norme relative alle coppie di fatto. In sostanza, la volontà è quella di fissare regole per le convivenze di fatto, prevedendo una serie di diritti e doveri, con l’obiettivo di formalizzare situazioni oramai diffuse, garantendo nuove forme di tutela. Il testo proposto dall’Esecutivo ha suscitato numerose polemiche e verosimilmente esso approderà in aula non più come disegno governativo, ma come iniziativa parlamentare.
Vale la pena comunque di sottolineare, al di là delle singole opinioni che ciascuno possa avere sui vari aspetti del progetto, che il testo proposto non teneva in considerazione le situazioni in cui nella coppia vi sia una persona con grave disabilità. Non venivano cioè estese le agevolazioni lavorative (permessi ex Legge 104/92), né quelle fiscali relative alle spese mediche e di assistenza specifica o sanitarie.
Una lacuna grave che ci auguriamo possa essere colmata se mai verrà approvata una norma sui DICO (acronimo ridotto che sta per Diritti e Doveri dei Conviventi).