di Carlo Giacobini
Tra sentenze e circolari sono molte le novità legislative di questi mesi riguardanti le persone con disabilità e in alcuni casi di grande impatto: basti pensare all’introduzione dei congedi retribuiti anche al coniuge
Non sono certo mancati i fatti nuovi, nei mesi più recenti, in ambito di legislazione riguardante la disabilità: congedi retribuiti, permessi lavorativi, assegno al nucleo familiare, ma anche accertamenti e privacy. Cerchiamo di analizzarli uno per uno, in questa nostra rassegna.
La normativa vigente (articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001) prevede l’opportunità per i genitori di persone con handicap grave di fruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile. Un’opportunità che si aggiunge, pur in modo alternativo, a quella dei tre giorni di permesso mensile retribuito. La norma originaria prevede inoltre che tale congedo di due anni spetti anche ai fratelli o alle sorelle delle persone con handicap grave certificato, dopo la scomparsa di entrambi i genitori.
Con la Sentenza 158 del 18 aprile 2007 (depositata l’8 maggio), la Corte Costituzionale si esprime su un’eccezione di legittimità dell’articolo 42, riguardante un aspetto molto importante: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
La norma, come noto, esclude tale opportunità: il coniuge, infatti, non può fruire dei due anni di congedo retribuito, ma la Corte censura in modo nettissimo tale esclusione, affermando ad esempio: «La norma censurata […] esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine».
Su tali premesse, dunque, viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave: d’ora in poi, quindi, i congedi dovranno essere concessi anche al coniuge.
Si tratta, com’è chiaro, di una Sentenza con conseguenze di notevole impatto. Non resta che attendere, a questo punto, le istruzioni operative degli istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) che si ritiene verranno diramate a breve.
In questi anni l’INPS - l’istituto previdenziale cui afferisce buona parte dei lavoratori privati - ha diramato svariate circolari applicative sui permessi lavorativi. Molte di queste disposizioni sono frutto di un’interpretazione delle norme non sempre esplicita e chiara, tanto che alcune di esse, soprattutto quelle più restrittive, sono state oggetto di sentenze, anche di rango elevato, sia da parte del giudice ordinario che della Cassazione, del Consiglio di Stato (giustizia amministrativa) o della Corte Costituzionale.
Con la Circolare 90 del 23 maggio 2007, l’INPS prende atto di alcune sentenze e pronunce e riformula indicazioni su aspetti assai rilevanti per l’accesso ai permessi lavorativi da parte dei familiari di persone con handicap grave, disposizioni che consentiranno ad una più ampia platea di lavoratori di accedere a questa agevolazione lavorativa.
Fino al 2000 per ottenere i permessi lavorativi era necessaria la convivenza con il familiare con handicap grave da assistere. Con la Legge 53 dell’8 marzo 2000 (articoli 19 e 20), è stato soppresso l’obbligo della convivenza, ma sono state introdotte le (generiche) condizioni dell’esclusività e della continuità dell’assistenza. Queste ultime riguardano solo i parenti, gli affini e i genitori di figli maggiorenni non conviventi che richiedono i permessi per l’assistenza del familiare con handicap grave. Non riguardano invece i genitori che assistano i figli conviventi.
Continuità significa, in linea generale, che il lavoratore assiste non occasionalmente il congiunto con handicap. Esclusività, invece, è la condizione assicurata quando non ci siano altri familiari conviventi in grado di prestare l’assistenza.
Nel corso degli anni l’INPS ha diramato disposizioni spesso restrittive su questi aspetti, ma, come già detto inizialmente, con la Circolare 90/2007 ha profondamente rivisto ambedue i concetti.
In sostanza l’esclusività non è più richiesta. La Circolare precisa infatti non essere rilevante che «nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario». Ad esempio: se in un nucleo familiare sono presenti, oltre al lavoratore e al disabile, i due genitori di quest’ultimo, il familiare lavoratore potrà ora ottenere comunque i permessi lavorativi, beneficio non ammesso fino a prima della Circolare 90/2007.
La stessa disposizione precisa anche che l’esclusività dell’assistenza non è intaccata nel caso in cui la persona con disabilità sia assistita anche da badanti, assistenti domiciliari, volontari ecc. La fruizione dei permessi lavorativi è dunque compatibile con queste forme di assistenza.
La Circolare 90/2007 rivede profondamente anche le precedenti indicazioni relative alle continuità dell’assistenza, anche se introduce altri concetti ugualmente aleatori.
L’INPS precisa infatti che non è necessario che l’assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità e adeguatezza. In tal senso, dunque, i permessi lavorativi possono essere concessi anche «ai lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata».
In questi casi l’INPS introduce un nuovo documento da presentare agli uffici periferici, il Programma di Assistenza, rispetto al quale, però, la Circolare non precisa come debba essere redatto e quali elementi debba contenere, salvo la firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito (o del tutore o dell’amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma di Assistenza si pronuncerà il responsabile del Centro Medico Legale della sede INPS competente.
La disposizione, infine, lascia intendere che il Programma di Assistenza verrà richiesto solo nei casi in cui il lavoratore risieda o lavori in luoghi distanti da quello in cui risiede il disabile.
Un altro punto importante è quello che gravita attorno al ricovero e per questo bisogna fare riferimento all’articolo 33 della Legge 104/92, il quale prevede, in modo assai generico, che i permessi lavorativi possano essere concessi, nel caso di persona minore di tre anni, solo nel caso in cui il disabile «non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati» (comma 1). Nel caso poi di persone che abbiano più di tre anni, il comma 3 parla semplicemente di permessi che «non vengono concessi nel caso in cui ci sia ricovero a tempo pieno».
La Circolare 90/2007 introduce alcuni elementi di precisazione: il ricovero è a tempo pieno nel caso in cui si svolga nelle ventiquattr’ore. Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali. Fa inoltre eccezione il ricovero a tempo pieno di una persona con handicap grave (indipendentemente dall’età), nel caso in cui questi si trovi in coma vigile o in stato terminale. Queste condizioni sanitarie e la necessità di assistenza verranno accertate dal dirigente responsabile del Centro Medico Legale della Sede INPS.
Per i bambini con età inferiore ai tre anni, con handicap grave, viene infine prevista un’eccezione: i permessi potranno essere concessi nel caso di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo. In questi casi verrà richiesta una documentazione di “bisogno di assistenza” da parte di un genitore o di un familiare, prodotta dai sanitari della struttura ospedaliera.
Ultimo punto, la Circolare 90/2007 considera, per la prima volta, anche il ruolo e la possibilità di scelta da parte della persona con disabilità in situazione di gravità (o del suo amministratore di sostegno o del tutore legale) su chi, all’interno della sua stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge.
In tal senso l’INPS prevede un vero e proprio documento formale, una dichiarazione in carta semplice, in cui la persona disabile accetta l’assistenza in via esclusiva e continuativa da parte di quel familiare lavoratore. Si tratta quindi di un nuovo documento da allegare alla domanda per la fruizione dei permessi lavorativi.
L’assegno al nucleo familiare è una forma di sostegno al reddito che viene erogata ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, ai pensionati e anche ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, in misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del reddito familiare.
In sostanza esso diminuisce (fino allo zero) in corrispondenza dell’aumentare del reddito familiare e tale “diminuzione” è proporzionata al numero dei componenti della famiglia, oltre a tener conto della presenza o meno di minori, disabili e altre condizioni di “debolezza”.
La Legge Finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1 della Legge 296/2006) ha voluto introdurre, rispetto all’assegno al nucleo familiare, misure di sostegno ancora maggiore per le famiglie meno abbienti e più numerose, rivedendo le stesse modalità di calcolo. In estrema sintesi, percepiranno assegni molto inferiori i nuclei con redditi più elevati, mentre verranno aumentate notevolmente le prestazioni a favore dei nuclei più disagiati.
Da parte sua, l’INPS, incaricata per legge di redigere le relative tabelle di riferimento, ha dapprima generato non pochi equivoci e incomprensioni - con la Circolare 13 del 12 gennaio 2007 - tanto da fare affermare a qualcuno che «a parità di reddito e a parità di numero di componenti, ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio diversamente abile, spetterebbe meno che a una famiglia con un bambino normodotato».
Su tali aspetti è intervenuta quindi in modo dirimente la Presidenza del Consiglio, con il Decreto del 7 marzo 2007 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo l’8 maggio 2007), per precisare che, dal 1° gennaio 2007, «l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili».
A seguito di tale puntualizzazione, con la Circolare 88 del 18 maggio 2007, l’INPS ha riformulato le Tabelle 14 e 15, che interessano appunto i nuclei in cui siano presenti soggetti inabili. Con la medesima Circolare sono state anche impartite istruzioni ai datori di lavoro affinché vi sia una compensazione sulle eventuali diminuzioni subite dai lavoratori.