Intervista a Marco Ferri
C’era anche l’Italia a New York, tra i primi Paesi a firmare la nuova Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Vediamo ora i passaggi necessari per l’applicazione di questo importante documento
Dopo il cauto ottimismo della vigilia, finalmente la gioia e la soddisfazione dell’intera comunità internazionale - e in particolare di quella vicina alle persone con disabilità - ha potuto esplodere lo scorso 30 marzo, dopo che 82 Paesi hanno scelto di sottoscrivere, durante il primo giorno utile, la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità.
E tra i primi Paesi firmatari c’era anche l’Italia, rappresentata a New York da una delegazione guidata dal ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero e della quale ha fatto parte Nicola Fazzi, un ragazzo di vent’anni che non può rappresentarsi da solo, scelto simbolicamente dal movimento italiano della disabilità per ribadire come i diritti tutelati dalla Convenzione appartengano anche ai molti Nicola che ci sono nel mondo.
Alla cerimonia per la sottoscrizione di questo documento hanno partecipato circa 350 persone con disabilità, molte delle quali provenienti dall’Unione Europea.
Per fare dunque il punto della situazione e per avere un’idea più chiara di ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi, abbiamo incontrato Marco Ferri, funzionario della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea, che ha partecipato ai negoziati della Convenzione sulla Disabilità.
«La Convenzione - ci spiega Ferri - è definitivamente uscita da una prima fase, quella del negoziato, eccezionale sia per la sua brevità sia per il grosso ruolo in essa giocato dalle Organizzazioni Non Governative. Il trattato prodotto potremmo definirlo un “catalogo di diritti”, il quale non ne crea di nuovi, ma raccoglie in sé tutti quelli esistenti e li adatta alle situazioni incontrate dalle persone con disabilità».
Ma che significato ha, concretamente, firmare la Convenzione e quali effetti produce?
«La firma di un trattato internazionale rappresenta il primo passo verso la sua ratifica, quindi gli Stati che hanno firmato la Convenzione hanno manifestato la propria volontà ad aderirvi. Questo passo, d’altro canto, non obbliga assolutamente uno Stato alla ratifica, in quanto il vincolo giuridico della firma sta solo nel fatto che lo Stato stesso non deve frustrare l’oggetto e lo scopo del trattato».
Proviamo ad entrare maggiormente nel merito del nostro Paese e dell’Europa...
«Per l’Italia, la decisione di firmare il trattato era nelle mani, ed è stata presa, dal governo. Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, la procedura è più complicata poiché siamo di fronte ad un accordo “misto”, in cui cioè sia i singoli Stati membri sia la Comunità Europea - che ha personalità giuridica internazionale - possono decidere di sottoscrivere questo trattato. Quest’ultima, però, non può firmare per tutti: essa lo fa per sé e poi ciascun Paese aggiunge la propria firma a quella della Comunità: per questo parliamo di accordo “misto”».
Ma qualche Paese potrebbe decidere di ratificare la Convenzione senza averla firmata?
«No. Per questo trattato, come per molti altri sui diritti umani, è prevista la sequenza “firma-ratifica” per tre motivi: innanzitutto perché tra questi due passaggi lo Stato dovrebbe cambiare le proprie leggi interne non compatibili con il trattato, poiché dal momento in cui questo entra in vigore, se le sue leggi non sono compatibili, quello Stato sta violando la Convenzione.
In secondo luogo perché in molti casi la procedura di ratifica prevede il coinvolgimento del Parlamento e quindi serve tempo per poterne chiedere il consenso e fare in modo che lo stesso prepari la legge di ratifica del trattato internazionale.
La terza ragione, infine, per cui tale sequenza è necessaria è che lo Stato ha bisogno di tempo per riesaminare attentamente il contenuto del trattato e poter eventualmente esprimere delle riserve - previste dal diritto internazionale - che consistono in frasi apposte in calce allo strumento di ratifica, con le quali si esclude o si modifica l’applicazione di una o più parti del trattato per lo Stato che le avanza. Tra queste, le uniche vietate sono quelle incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione».
Per molti Paesi, quindi, il prossimo passo sarà la ratifica. Come dovrà muoversi a questo punto l’Italia?
«In Italia, secondo l’articolo 80 della Costituzione, “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi” e questa Convenzione molto probabilmente comporterà la modifica di leggi già esistenti. Sempre in merito a questo, ricordo poi che l’articolo 75 della nostra Costituzione esclude il referendum “per le leggi […] di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”».
E in Europa, invece?
«In Europa si applica l’articolo 300 del Trattato della Comunità Europea in base al quale, come anche in occasione della firma, la Commissione avanza una proposta, ma è il Consiglio degli Stati Membri che decide e in questo caso all’unanimità. Il Parlamento Europeo, a quel punto, può essere coinvolto in due modi: o quello della semplice consultazione oppure può essere chiamato a “codecidere” prima della ratifica, se le normative europee da modificare erano state adottate a loro volta con procedura di “codecisione”.
Successivamente si entrerà nel vivo della quarta fase, che dopo il negoziato, la firma e la ratifica, è quella dell’entrata in vigore della Convenzione, che avviene trenta giorni dopo il deposito all’ONU del ventesimo strumento di ratifica. Prima di questa entrata in vigore ufficiale, non è previsto alcun obbligo e alcun diritto e la stessa entrata in vigore - frazionata nel tempo per ogni Stato, in base a quando la ratifica ha avuto luogo - è tale solo per gli Stati che hanno aderito al trattato».
In pratica, cosa succederà in un Paese che ha aderito alla Convenzione, quando questa entrerà in vigore?
«Le ipotesi a livello teorico sono due. La prima è quella secondo cui uno Stato attua uno screening della propria legislazione, la analizza attraverso la “lente della Convenzione”, la adatta e la mette in ordine rispetto al trattato, rendendola compatibile ad esso prima di ratificarlo. Paragonerei questa ipotesi all’acquisto di una persona con la taglia 48 di un abito già confezionato della stessa taglia.
D’altro canto, può anche succedere - ed è la seconda ipotesi - che una persona vada a comperare un abito taglia 48, pur avendo un’altra misura e che poi, dopo averlo indossato per un certo tempo, vada dal sarto a farselo aggiustare. Questi interventi potrebbero essere assimilabili ad eventuali ricorsi giudiziari fatti dai singoli una volta che il trattato sia entrato in vigore e ci si accorga che vi sono delle leggi interne dello Stato incompatibili con esso, e che quindi dovranno essere adattate di volta in volta. Si tratta di un’ipotesi teorica e tuttavia ciò è avvenuto in passato».
Vi sono altre iniziative che interesseranno gli Stati dopo l’entrata in vigore della Convenzione?
«Almeno sei mesi dopo quella data avrà luogo la Conferenza degli Stati Parte che per prima cosa eleggerà i dodici membri del Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità. Questo avrà varie funzioni, la principale delle quali sarà quella di esaminare i Rapporti redatti dai singoli Stati. Infatti, due anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per un singolo Stato, questo sarà tenuto a presentare il primo Rapporto al Comitato per spiegare come abbia messo in opera il nuovo documento, attività alla quale sarà poi tenuto ogni quattro anni.
Nel caso in cui uno Stato abbia anche ratificato il Protocollo Facoltativo allegato alla Convenzione, il Comitato avrà pure la responsabilità di ricevere i ricorsi individuali e di avviare una procedura d’inchiesta, quando sarà venuto a conoscenza di violazioni in atto in qualche Paese.
Si suppone che i primi Paesi che ratificheranno il trattato saranno anche quelli che eleggeranno i membri del suddetto Comitato, il quale non avrà i poteri di una Corte, ma potrà fare delle Raccomandazioni dal forte valore persuasivo, pur senza lo stesso valore giuridico che ha la sentenza di un tribunale internazionale».
| Convenzione |
Aperta alla firma |
In vigore |
FirmaItalia |
RatificaItalia |
| Patto internazionale sui diritti civili e politici |
16/12/1966 (primi firmatari 35) |
23/03/1976 | 18/01/1967 | 15/09/1978 |
| Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali |
16/12/1966 (primi firmatari 35) |
31/01/1976 | 18/01/1967 | 15/09/1978 |
| Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale |
07/03/1966 (primi firmatari 27) |
04/01/1969 | 13/01/1968 | 05/01/1976 |
| Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna |
18/12/1979 (primi firmatari 20) |
03/09/1981 | 17/07/1980 | 10/06/1985 |
| Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti |
10/12/1984 (primi firmatari 20 |
26/06/1987 | 04/02/1985 | 12/01/1989 |
| Convenzione sui diritti del fanciullo |
20/11/1989 (primi firmatari 20) |
02/09/1990 | 26/01/1990 | 05/09/1991 |
| Convenzione sui diritti delle persone con disabilità |
30/03/2007 (primi firmatari 82) |
? | 30/03/2007 | ? |