DM 162 - GIUGNO 2007 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Qual è il soggetto debole?

Il giudice per le udienze preliminari di Udine Paolo Lauteri ha condannato a due mesi e venti giorni di reclusione - oltre che al pagamento di 600 euro per le spese di parte civile - una badante regolarmente assunta da una persona con grave disabilità motoria che non si era presentata al lavoro. La vicenda, patrocinata dalla UILDM di Udine, riguarda un miodistrofico in carrozzina che, senza alcun preavviso, si era trovato in grave difficoltà per la mancanza improvvisa di assistenza notturna.

Si tratta di una sentenza emblematica poiché estende il dovere giuridico previsto per la custodia e la cura di figure parentali anche alla situazione di un rapporto di lavoro e nella fattispecie ad una badante.

Soddisfazione è stata espressa da Innocentino Chiandetti, vicepresidente della UILDM di Udine, che ha sottolineato come la Sezione abbia voluto «promuovere e sostenere la causa anche per dare visibilità ad un fenomeno in preoccupante diffusione. Conosciamo infatti molte situazioni di badanti italiane e straniere straordinariamente disponibili e capaci e tuttavia bisogna far capire ad enti pubblici e privati che l’assistenza a persone non autosufficienti è un lavoro difficile e delicato, che richiede selezioni rigorose sulle capacità, le attitudini, l’onestà e l’affidabilità delle persone che lo svolgono, per non causare gravi situazioni ad una persona fisicamente non autosufficiente, quando improvvisamente viene a mancare l’assistenza».

(S.B.)