DM 163 settembre 2007 - Periodico della UILDM Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Meno burocrazia, meno disagi

di Carlo Giacobini

 

Perché chi soffre di una patologia stabilizzata o ingravescente dovrebbe sottoporsi a più visite di accertamento? Purtroppo finora è sempre stato così, ma dopo la Legge 80/2006 le cose stanno cambiando

 

Qualunque cittadino con disabilità che intenda accedere ad agevolazioni, provvidenze economiche o servizi deve preventivamente richiedere uno specifico accertamento. La valutazione la effettua una Commissione attiva presso ogni Azienda USL e si conclude con un verbale che definisce lo status di invalido e ne individua una graduazione.

Tali procedimenti di accertamento sono stati oggetto di molte proteste e proposte: da più parti si chiede ad esempio che vengano eliminati i disagi derivanti da sovraccarichi amministrativi e da ridondanze normative. Perché mai, infatti, una persona con una patologia o una menomazione stabilizzata o addirittura ingravescente dovrebbe essere sottoposta più volte a visite di accertamento? Ovviamente non esiste alcuna spiegazione convincente né sostenibile. La ripetizione delle visite in questo caso arreca un danno innanzitutto al Cittadino che subisce un ingiustificato disagio e poi all’erario per tutte le spese aggiuntive connesse alle “complicazioni amministrative”.

Semplificazione amministrativa

Nel 2006 il Parlamento è intervenuto su questi aspetti con la Legge 80, prevedendo, tra l’altro, che «i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap».

La stessa norma prevedeva che un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello della Salute, individuasse le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e indicasse la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali - qualora non acquisita agli atti - idonea a comprovare la minorazione.

Una norma positiva, dunque, anche se permane la perplessità rispetto al vincolo della titolarità dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. Vi sono infatti patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all’indennità di accompagnamento (ad esempio ad alcune amputazioni). Sono poi escluse da questa disposizione tutti i minori titolari di indennità di frequenza. Ci si augura, quindi, che la Legge 80/2006 sia soltanto un buon inizio.

Il decreto applicativo

Nel luglio scorso il Decreto è stato finalmente firmato dal ministro dell’Economia e da quello della Salute. Vi vengono fissate dodici voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

Il Decreto 2 agosto 2007 è stato pubblicato dal numero 225 della «Gazzetta Ufficiale» (27 settembre 2007).

I contenuti

La premessa all’elenco delle patologie non è chiarissima rispetto alle procedure, ma su un aspetto almeno non ci sono dubbi: le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante (a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una revisione). Prima di procedere alle convocazioni di revisione, va richiesta la relativa documentazione sanitaria alle Commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle Commissioni stesse.

In sostanza i soggetti che rientrano nell’elenco approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione possono opporsi all’eventuale visita di revisione appellandosi a tale Decreto e producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita precedente.

Nostra annotazione conclusiva: le Commissioni delle Aziende USL nei nuovi accertamenti non potranno (finalmente!) più prevedere la rivedibilità dei casi relativi a persone affette dalle patologie o menomazioni previste nel nuovo elenco, poiché commetterebbero un evidente abuso d’ufficio.

L’elenco

In conclusione, segnaliamo alcune tra le patologie appartenenti all’elenco, che riteniamo di maggiore interesse per i lettori di DM, indicando la documentazione sanitaria richiesta di volta in volta.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale

- Valutazione prognostica

- Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti

- Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale

- Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesioni bilaterali combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale

- Valutazione prognostica

- Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco

- Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale

- Valutazione prognostica

- Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati