Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

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Congedo per l’assistenza a minori con disabilità
La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Per l’accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/92). 

Per approfondimenti: 
Genitori – prolungamento astensione facoltativa di maternità

Permessi lavorativi retribuiti
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave, al coniuge, unioni civili, convivenze di fatto. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Per approfondimenti: 
Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti
Nel caso un lavoratore assista un familiare con handicap grave sono concessi due anni, anche frazionati, di congedo retribuito. Il beneficio è però concesso secondo un preciso ordine di  priorità: coniuge o unioni civili, genitori, figli, fratelli e sorelle, parenti ed affini entro il terzo grado.
Anche in questi casi la condizione essenziale è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
Per approfondimenti:
Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.
Per approfondimenti:
Il prepensionamento dei lavoratori disabili

Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Un’altra disposizione prevede che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che i lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104″ non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Per approfondimenti:
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Per approfondimenti:
Diritto al lavoro

Ritratto di admin

Margaret

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