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I quaderni di DM n. 2

Alcune considerazioni medico-legali

di Vittorio Fineschi

 

La gestione della documentazione sanitaria ospedaliera e, più in particolare, la conservazione del materiale diagnostico, investono un ambito di organizzazione sanitaria insufficientemente regolato tanto dallo Stato in senso normativo quanto in senso organizzativo dagli enti che lo rappresentano1.
Come è stato con chiarezza affermato, "ogni pubblica amministrazione necessita, per l'esplicazione delle proprie funzioni, di mezzi; i beni sono appunto gli strumenti attraverso il cui impiego, immediato o mediato, l'ente pubblico realizza i compiti che gli sono propri [...]. Ora, non vi è dubbio che la cartella clinica rappresenta un bene destinato ad un pubblico servizio, in quanto la sua destinazione è direttamente attinente al fine perseguito dall'ente pubblico, fine che nel caso delle Aziende ospedaliere si identifica nella tutela della salute. Ne deriva che la documentazione sanitaria è bene pubblico ed in particolare bene patrimoniale indispensabile; la qualifica di bene pubblico del resto non può essere disconosciuta, trattandosi non solo di bene appartenente ad un ente pubblico (Azienda sanitaria), ma anche di bene destinato alla immediata soddisfazione di bisogni considerati di importanza sociale"2.
Il problema della proprietà del materiale sanitario è preliminare a quello della "circolazione" della relativa documentazione, che può far sorgere conflittualità in ordine ai soggetti aventi titolo ad ottenerla.
La normativa generale cui far riferimento è il DPR n. 128 del 1969 che, all'articolo 5, intesta il relativo impegno all'ufficio del Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria cui è deputato il rilascio agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dalle singole amministrazioni. Ne deriva che le copie delle "cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale"3 rientrano in tale previsione.
Gli aventi diritto, cui è riservato il rilascio del materiale sanitario, sono individuabili, oltre che nel paziente, nella persona fornita di delega, conformemente alle disposizioni di legge; in tutti i soggetti appartenenti al servizio sanitario pubblico; nel medico curante; negli enti previdenziali (INAIL, INPS); nell'autorità giudiziaria; discusso invece è tale diritto per gli enti di patronato e per la Polizia di Stato4.
In effetti, la trasmissione di documenti inerenti le condizioni di salute e, in genere, personali di un soggetto non si sottrae alla disciplina giuridica del segreto professionale (art. 622), per cui solo il de cuius può cementare (per scritto) l'accesso di altri (se pur congiunti) ai dati clinici che lo riguardano, salvo che non sussista una diversa previsione normativa che ne stabilisce la trasmissibilità (all'autorità giudiziaria, agli istituti di assicurazione sociale ecc.).
In tale quadro, molto discusso è il problema della conservazione degli archivi cartacei - e radiografici - delle inclusioni in paraffina e dei vetrini istologici ecc., che costituiscono la documentazione controllabile del dato diagnostico, tanto che del fatto, recentemente, la questione è stata oggetto di specifici pareri da parte del Ministero della Sanità.
Come è noto, le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate per un periodo di tempo illimitato in quanto rappresentano un atto ufficiale5. Il 20 ottobre 1994, in sede di Camera dei Deputati, è stata per l'appunto proposta al ministro un'interrogazione parlamentare (n. 4/04381) in merito all'obbligo di conservazione degli archivi cartacei, delle inclusioni di paraffina e dei vetrini istologici6. Il Ministero della Sanità ha risposto (n. 100-976-1576) sulla base del parere della II Sezione del Consiglio Superiore della Sanità (seduta del 16 novembre 1994), da cui emerge l'assimilazione concettuale e pratica di tali reperti tra la documentazione diagnostica strumentale (elettromiografie, elettrocardiogrammi, ecografie ecc.) e radiografica, di cui si propone un periodo di conservazione minimo di dieci anni, con qualche necessaria eccezione.
E' sembrato opportuno, infatti, conservare più a lungo le immagini Rx eseguite in pazienti di età inferiore a 18 anni, nonché quelle relative a particolari settori di studio curati da specialisti, riguardanti la sperimentazione clinica effettuata secondo le norme di buona pratica clinica, per cui sono opportuni controlli a distanza superiore al predetto periodo minimo.
Accanto ai motivi di carattere medico, il Consiglio Superiore della Sanità ha posto a fondamento del proprio parere ulteriori considerazioni di natura tanto amministrativa e scientifico-didattica quanto medico-legale, sottolineando a tal fine che il limite massimo di prescrizione previsto dal Codice Civile è stabilito in dieci anni (art. 1946), mentre in materia penale la prescrizione è illimitata solo per i reati per i quali è previsto l'ergastolo. Un termine di conservazione di dieci anni può pertanto, e in concreto, assolvere a tutte le esigenze provenienti dalla prassi amministrativa e giudiziaria.
Data l'"anarchia" concettuale dominante in materia e l'estrema contraddittorietà dei pareri succedutisi nel tempo (ad esempio la Soprintendenza Archivistica per la Toscana ha recentemente ribadito la necessità di conservazione della documentazione diagnostica per un periodo minimo di vent'anni), non può non intervenire a questo punto un parere definitivo da parte del Ministero della Sanità (parere già anticipato dal Ministero stesso), in attesa del quale occorre ricordare con forza che la refertazione degli esami cito ed istopatologici dev'essere conservata illimitatamente presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, mentre i blocchetti di paraffina contenenti i tessuti provenienti da biopsia e i vetrini istologici relativi debbono essere conservati per un periodo minimo di dieci anni.
La documentazione diagnostica - sarà anche questo stabilito per decreto! - può essere ottenuta nelle modalità previste dalla legge dal diretto interessato e dagli aventi legittimo titolo.

 

Note

1 B. Magliena, Documentazione sanitaria (conservazione e archiviazione). Digesto, 4a ed., Torino, UTET, 1980.
2 F. Merusi, M. Bargagna, La cartella clinica, Milano, Giuffrè, 1978.
3 E. Durante Mangoni, A. De Limone, Su alcuni aspetti medico-legali della cartella clinica ospedaliera, in "La giustizia penale", n. 80, 1975, pp. 275-86.
4 A.S. Dell'Erba, V. Fineschi, La tutela della salute. Compatibilità economiche e garanzie sociali, Milano, Giuffrè, 1993.
5 Circolare Ministero della Sanità, Div. II, n. 61, 19 dicembre 1989.
6 College of American Pathologists Surgical Pathology and Cytopathology Committee, Garanzia di qualità in anatomia patologica, Milano, Europa Scienze Umane Editrice, 1988.

 

Articolo tratto da "I Quaderni di DM" - n. 2 - febbraio 1997