di Vittorio Fineschi
La gestione della documentazione sanitaria
ospedaliera e, più in particolare, la conservazione del
materiale diagnostico, investono un ambito di organizzazione sanitaria
insufficientemente regolato tanto dallo Stato in senso normativo
quanto in senso organizzativo dagli enti che lo rappresentano1.
Come è stato con chiarezza affermato,
"ogni pubblica amministrazione necessita, per l'esplicazione
delle proprie funzioni, di mezzi; i beni sono appunto gli strumenti
attraverso il cui impiego, immediato o mediato, l'ente pubblico
realizza i compiti che gli sono propri [...]. Ora, non vi è
dubbio che la cartella clinica rappresenta un bene destinato ad
un pubblico servizio, in quanto la sua destinazione è direttamente
attinente al fine perseguito dall'ente pubblico, fine che nel
caso delle Aziende ospedaliere si identifica nella tutela della
salute. Ne deriva che la documentazione sanitaria è bene
pubblico ed in particolare bene patrimoniale indispensabile; la
qualifica di bene pubblico del resto non può essere disconosciuta,
trattandosi non solo di bene appartenente ad un ente pubblico
(Azienda sanitaria), ma anche di bene destinato alla immediata
soddisfazione di bisogni considerati di importanza sociale"2.
Il problema della proprietà del materiale
sanitario è preliminare a quello della "circolazione"
della relativa documentazione, che può far sorgere conflittualità
in ordine ai soggetti aventi titolo ad ottenerla.
La normativa generale cui far riferimento è
il DPR n. 128 del 1969 che, all'articolo 5, intesta il relativo
impegno all'ufficio del Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria
cui è deputato il rilascio agli aventi diritto, in base
ai criteri stabiliti dalle singole amministrazioni. Ne deriva
che le copie delle "cartelle cliniche ed ogni altra certificazione
sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale"3
rientrano in tale previsione.
Gli aventi diritto, cui è riservato
il rilascio del materiale sanitario, sono individuabili, oltre
che nel paziente, nella persona fornita di delega, conformemente
alle disposizioni di legge; in tutti i soggetti appartenenti al
servizio sanitario pubblico; nel medico curante; negli enti previdenziali
(INAIL, INPS); nell'autorità giudiziaria; discusso invece
è tale diritto per gli enti di patronato e per la Polizia
di Stato4.
In effetti, la trasmissione di documenti inerenti
le condizioni di salute e, in genere, personali di un soggetto
non si sottrae alla disciplina giuridica del segreto professionale
(art. 622), per cui solo il de cuius può cementare
(per scritto) l'accesso di altri (se pur congiunti) ai dati clinici
che lo riguardano, salvo che non sussista una diversa previsione
normativa che ne stabilisce la trasmissibilità (all'autorità
giudiziaria, agli istituti di assicurazione sociale ecc.).
In tale quadro, molto discusso è il
problema della conservazione degli archivi cartacei - e radiografici
- delle inclusioni in paraffina e dei vetrini istologici ecc.,
che costituiscono la documentazione controllabile del dato diagnostico,
tanto che del fatto, recentemente, la questione è stata
oggetto di specifici pareri da parte del Ministero della Sanità.
Come è noto, le cartelle cliniche, unitamente
ai relativi referti, vanno conservate per un periodo di tempo
illimitato in quanto rappresentano un atto ufficiale5.
Il 20 ottobre 1994, in sede di Camera dei Deputati, è stata
per l'appunto proposta al ministro un'interrogazione parlamentare
(n. 4/04381) in merito all'obbligo di conservazione degli archivi
cartacei, delle inclusioni di paraffina e dei vetrini istologici6.
Il Ministero della Sanità ha risposto (n. 100-976-1576)
sulla base del parere della II Sezione del Consiglio Superiore
della Sanità (seduta del 16 novembre 1994), da cui emerge
l'assimilazione concettuale e pratica di tali reperti tra la documentazione
diagnostica strumentale (elettromiografie, elettrocardiogrammi,
ecografie ecc.) e radiografica, di cui si propone un periodo di
conservazione minimo di dieci anni, con qualche necessaria eccezione.
E' sembrato opportuno, infatti, conservare
più a lungo le immagini Rx eseguite in pazienti di età
inferiore a 18 anni, nonché quelle relative a particolari
settori di studio curati da specialisti, riguardanti la sperimentazione
clinica effettuata secondo le norme di buona pratica clinica,
per cui sono opportuni controlli a distanza superiore al predetto
periodo minimo.
Accanto ai motivi di carattere medico, il Consiglio
Superiore della Sanità ha posto a fondamento del proprio
parere ulteriori considerazioni di natura tanto amministrativa
e scientifico-didattica quanto medico-legale, sottolineando a
tal fine che il limite massimo di prescrizione previsto dal Codice
Civile è stabilito in dieci anni (art. 1946), mentre in
materia penale la prescrizione è illimitata solo per i
reati per i quali è previsto l'ergastolo. Un termine di
conservazione di dieci anni può pertanto, e in concreto,
assolvere a tutte le esigenze provenienti dalla prassi amministrativa
e giudiziaria.
Data l'"anarchia" concettuale dominante
in materia e l'estrema contraddittorietà dei pareri succedutisi
nel tempo (ad esempio la Soprintendenza Archivistica per la Toscana
ha recentemente ribadito la necessità di conservazione
della documentazione diagnostica per un periodo minimo di vent'anni),
non può non intervenire a questo punto un parere definitivo
da parte del Ministero della Sanità (parere già
anticipato dal Ministero stesso), in attesa del quale occorre
ricordare con forza che la refertazione degli esami cito ed istopatologici
dev'essere conservata illimitatamente presso le Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, mentre i blocchetti di paraffina contenenti
i tessuti provenienti da biopsia e i vetrini istologici relativi
debbono essere conservati per un periodo minimo di dieci anni.
La documentazione diagnostica - sarà
anche questo stabilito per decreto! - può essere ottenuta
nelle modalità previste dalla legge dal diretto interessato
e dagli aventi legittimo titolo.
1 B. Magliena, Documentazione sanitaria (conservazione e archiviazione). Digesto,
4a ed., Torino, UTET, 1980.
2 F. Merusi,
M. Bargagna, La cartella clinica, Milano, Giuffrè,
1978.
3 E. Durante
Mangoni, A. De Limone, Su alcuni aspetti medico-legali della
cartella clinica ospedaliera, in "La giustizia penale",
n. 80, 1975, pp. 275-86.
4 A.S.
Dell'Erba, V. Fineschi, La tutela della salute. Compatibilità
economiche e garanzie sociali, Milano, Giuffrè, 1993.
5 Circolare
Ministero della Sanità, Div. II, n. 61, 19 dicembre 1989.
6 College
of American Pathologists Surgical Pathology and Cytopathology
Committee, Garanzia di qualità in anatomia patologica,
Milano, Europa Scienze Umane Editrice, 1988.
Articolo tratto da "I Quaderni di DM" - n. 2 - febbraio 1997