di Carlo Giacobini
Il Decreto del Ministero della sanità
del 6 marzo 1995 (pubblicato in "Gazzetta Ufficiale"
n. 87, del 13 aprile 1995) ha aggiornato un precedente provvedimento
del 1984 recante Protocolli di accesso agli esami di laboratorio
e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza
ed a tutela della maternità responsabile.
Con tale decreto, il Legislatore ha inteso
introdurre forme di esenzione dalla partecipazione alla spesa
sostenuta per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio,
alla principale condizione che tali servizi siano svolti da strutture
pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario
nazionale.
Le prestazioni citate devono inoltre rientrare
nei protocolli diagnostici dettagliatamente descritti dal decreto
del 1995. Riportiamo di seguito quelli che maggiormente qui ci
interessano.
Il Protocollo diagnostico per la tutela
della maternità responsabile (Allegato A del
decreto) si applica in fase preconcezionale e prevede l'esonero
dalla partecipazione alla spesa per determinate prestazioni, come
l'accertamento del gruppo sanguigno e del fattore RH; test specifici
per le emoglobinopatie congenite; HIVab; Colposcopia; Pap-test.
Inoltre, se dall'indagine anamnestica o dalle
condizioni cliniche della coppia emergono situazioni di rischio
per patologie ereditarie, dietro richiesta dello specialista
o del genetista, godono della stessa esenzione prestazioni diagnostiche
quali cariotipo, analisi del DNA e test per enzimopatie
congenite.
Da un punto di vista pratico, le maggiori difficoltà
vengono segnalate, in questi casi, non tanto nella fruizione dell'esonero,
quanto nell'autorizzazione a svolgere dette analisi in servizi
esterni alla propria USL.
Il secondo protocollo diagnostico (Allegato
B) elenca gli esami non sottoposti a partecipazione di spesa nel
corso della gravidanza; l'allegato prevede per ogni mese
di gestazione analisi specifiche a carico del Servizio sanitario
nazionale.
Anche qui si stabilisce che se "dall'indagine
anamnestica o dalle condizioni cliniche della gestante emergono
situazioni di rischio per patologie ereditarie o legate all'età
materna avanzata, certificate dallo specialista e/o da un genetista,
l'esonero dalla partecipazione alla spesa si estende agli esami
atti alla quantificazione del rischio (TRI TEST), ed agli esami
atti alla diagnosi prenatale precoce, da eseguire entro il primo
trimestre (Villocentesi) o successivamente (Amniocentesi, Cordocentesi)".
Come si può notare - in linea teorica
- esistono presupposti normativi che possono contribuire alla
realizzazione di obiettivi di prevenzione. Va anche detto, però,
che quest'ultima risiede senz'altro più nell'organizzazione
dei servizi che in procedimenti di esenzione dalla spesa.
Articolo tratto da "I Quaderni di DM" - n. 2 - febbraio 1997