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I quaderni di DM n. 2

Esami e diagnostica: alcuni aspetti legislativi

di Carlo Giacobini

 

Il Decreto del Ministero della sanità del 6 marzo 1995 (pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 87, del 13 aprile 1995) ha aggiornato un precedente provvedimento del 1984 recante Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile.
Con tale decreto, il Legislatore ha inteso introdurre forme di esenzione dalla partecipazione alla spesa sostenuta per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, alla principale condizione che tali servizi siano svolti da strutture pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
Le prestazioni citate devono inoltre rientrare nei protocolli diagnostici dettagliatamente descritti dal decreto del 1995. Riportiamo di seguito quelli che maggiormente qui ci interessano.

Il Protocollo diagnostico per la tutela della maternità responsabile (Allegato A del decreto) si applica in fase preconcezionale e prevede l'esonero dalla partecipazione alla spesa per determinate prestazioni, come l'accertamento del gruppo sanguigno e del fattore RH; test specifici per le emoglobinopatie congenite; HIVab; Colposcopia; Pap-test.
Inoltre, se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della coppia emergono situazioni di rischio per patologie ereditarie, dietro richiesta dello specialista o del genetista, godono della stessa esenzione prestazioni diagnostiche quali cariotipo, analisi del DNA e test per enzimopatie congenite.
Da un punto di vista pratico, le maggiori difficoltà vengono segnalate, in questi casi, non tanto nella fruizione dell'esonero, quanto nell'autorizzazione a svolgere dette analisi in servizi esterni alla propria USL.

Il secondo protocollo diagnostico (Allegato B) elenca gli esami non sottoposti a partecipazione di spesa nel corso della gravidanza; l'allegato prevede per ogni mese di gestazione analisi specifiche a carico del Servizio sanitario nazionale.
Anche qui si stabilisce che se "dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della gestante emergono situazioni di rischio per patologie ereditarie o legate all'età materna avanzata, certificate dallo specialista e/o da un genetista, l'esonero dalla partecipazione alla spesa si estende agli esami atti alla quantificazione del rischio (TRI TEST), ed agli esami atti alla diagnosi prenatale precoce, da eseguire entro il primo trimestre (Villocentesi) o successivamente (Amniocentesi, Cordocentesi)".

Come si può notare - in linea teorica - esistono presupposti normativi che possono contribuire alla realizzazione di obiettivi di prevenzione. Va anche detto, però, che quest'ultima risiede senz'altro più nell'organizzazione dei servizi che in procedimenti di esenzione dalla spesa.

 

Articolo tratto da "I Quaderni di DM" - n. 2 - febbraio 1997