Cura Italia, COVID 19 e persone con disabilità

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L’emergenza di queste settimane ha spinto il Governo a predisporre una serie di norme per contenere il contagio e per sostenere il disagio di molti cittadini. Alcune di queste misure riguardano anche le persone con disabilità e i loro familiari. L’obiettivo di tutte le misure è favorire e supportare la permanenza a casa propria, con il ricorso a ferie, congedi e permessi e, successivamente, con la chiusura di molte attività produttive e di servizio.

Le indicazioni sono contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", noto come Decreto Cura Italia.

Ma quali sono le agevolazioni previste per le persone con disabilità e il loro familiari? In queste settimane vi sono state alcune precisazioni con circolari di INPS e del Ministro per la pubblica amministrazione che hanno delineato meglio alcuni aspetti operativi che inizialmente non erano chiari. Altri chiarimenti li stiamo ancora attendendo.

Il punto della situazione con Carlo Giacobini del Centro per la documentazione legislativa, struttura operativa della Direzione nazionale UILDM.

 

 

 

Ampliamento dei permessi lavorativi - legge 104/1992

Il decreto legge del 17 marzo (il n. 18 noto anche come “Cura Italia”) prevede per i mesi di marzo e aprile 12 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa aggiunti ai permessi lavorativi già previsti dalla legge 104/1992. In totale quindi 18 giorni. (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile in forza del nuovo decreto legge).
L’ampliamento del numero dei permessi spetta sia ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, sia ai lavoratori con grave disabilità. I giorni di permesso possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. I giorni di permesso possono essere cumulati. In pratica, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
I giorni di permesso sono cumulabili con i congedi biennali retribuiti e con i Congedi COVID di cui parliamo sotto.
I giorni di permesso per i dipendenti pubblici non sono frazionabili in ore, mentre lo sono per i dipendenti assicurati con INPS (privati).

Come si richiedono i permessi aggiuntivi

Per chi ha già l’ordinaria autorizzazione per la fruizione dei permessi è semplice: non deve presentare una nuova domanda ma è sufficiente che si accordi con il datore di lavoro sull’articolazione della fruizione. Il datore di lavoro poi darà comunicazione all’INPS (privati) o all’amministrazione competente (pubblici).
Più complesso per chi non ha ancora una autorizzazione, non l’ha chiesta e non fruisce dei permessi pur potendo contare su un verbale di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992). In questo caso è necessario prima chiedere l’autorizzazione alla fruizione.

 

Altre agevolazioni per i lavoratori con disabilità grave o quadri clinici a rischio

Il decreto del 17 marzo scorso ha introdotto anche un’altra agevolazione, in questo caso solo per le persone con disabilità che lavorano.
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con certificato di disabilità grave (legge 104/92, art. 3 comma 3) e i lavoratori in possesso di certificazione medica che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, hanno diritto all’astensione del lavoro e la loro assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.
Purtroppo su questo aspetto, molto rilevante, mancano ancora indicazioni operative. Non si sa ancora chi rilascia il certificato e come presentare domanda. Ne seguiremo l’evoluzione ancora molto incerta.

 

Diritto al lavoro agile

In queste settimane termini come “lavoro agile” o “smart working” hanno ottenuto una ampia diffusione, nonostante fossero già oggetto di elaborazione negli ultimi anni e anche di regolazione normativa pur relativamente recente (in particolare la legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18/23)
Il cosiddetto “lavoro agile” e quindi l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato in questo periodo assume un significato con risvolti diversi: è utile per allontanare fisicamente le persone dai consueti luoghi di lavoro per evitare il diffodersi del contagio. Questo significa sostanzialmente, laddove sia possibile, svolgere il proprio lavoro presso la propria abitazione.
Uno specifico articolo (articolo 39) del decreto 18/2020 prevede che in via eccezionale (fino a fine aprile), i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
Il Ministero del lavoro e poi il Ministero per la pubblica amministrazione con proprie circolari hanno indicato tutte le soluzioni possibili per garantire l’applicazione di questo diritto anche per superare e limitare le eventuale incompatibilità. L’interesse a generare smart working è anche dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.

 

Congedi parentali per i genitori

Fra le nuove agevolazioni c’è anche un nuovo tipo di congedo. Esso spetta ai lavoratori genitori anche affidatari di figli fino a 12 anni (questo non limite non c’è nel caso di figli con grave disabilità).
Il congedo è pari ad un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni – fruibile in mdo alternativo da entrambi i genitori - per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure che disoccupato o non lavoratore.
La fruizione del congedo è invece ammessa quando l’altro genitore sia in malattia o in ferie o stia svolgendo la propria attività in smart working.

In ambito privato un recentissimo messaggio di INPS (15 aprile) ha sottolineato alcune “compatibilità” e quindi possibilità rilevanti per i familiari di persone con disabilità.
Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.
Inoltre il messaggio INPS introduce una ulteriore apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

 

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