di Carlo Giacobini (Direttore responsabile di HandyLex.org)
Come ben noto, una lunga vicenda di ricorsi e modifiche normative ha distinto la fase successiva dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 che regolamenta il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha depositato tre sentenze (n. 838, n. 841, n. 842) pronunciandosi sul ricorso in opposizione ad altrettanti pronunciamenti emessi dal TAR del Lazio il 21 febbraio 2015.
La norma impugnata era appunto il DPCM n. 159/2013 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Le sentenze del TAR del Lazio avevano accolto due contestazioni centrali nell’impianto di calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale, cioè di una delle due componenti dell’ISEE (l’altra è quella patrimoniale).
I tre dispositivi TAR, letti in modo combinato, stabilivano:
- di escludere dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f); ciò significa tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.);
- di annullare il DPCM 159/2013 nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lettera d, n. 1, 2, 3).
Nel frattempo, dal 2015, il sistema di calcolo dell’ISEE, i relativi modelli, il software, le procedure di rilascio delle certificazioni, il sistema dei controlli incrociati sono operativi con il supporto dell’INPS.
Contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con le tre sentenze citate all’inizio, ha respinto i ricorsi confermando le tesi della I Sezione del TAR del Lazio.
A fronte di queste Sentenze vi è stato un intervento normativo con la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (art. 2 sexies) che ha modificato l'impianto di calcolo dell'ISEE per le persone con disabilità, in attesa di una più complessiva riforma dello strumento.
La norma prevede che:
- non siano più computate nell'ISEE tutte le provvidenze assistenziali o previdenziali anche indennitarie che siano esenti da IRPEF; tale esclusione vale solo per le provvidenze assistenziali connesse alla disabilità;
- che siano soppresse le franchigie per disabilità media, grave e non autosufficienza precedentemente previste;
- che sia soppressa la possibilità di detrarre dall’ISR le spese effettivamente sostenute e dimostrabili per l’assistenza personale o l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera per il ricovero in strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria;
- che sia applicata per ogni persona con disabilità presente nel nucleo familiare una maggiorazione della scala di equivalenza pari allo 0,50.
INPS, con sue disposizioni, ha fornito indicazioni operative per l'applicazione dei nuovi criteri, rilasciando anche i nuovi modelli di dichiarazione, e previsto il ricalcolo di tutte le dichiarazioni precedentemente emesse entro il 10 settembre 2016 (Circolare INPS 25/07/2016 n. 13). Non è prevista alcuna “incombenza” a carico dei cittadini.
Le nuove dichiarazioni saranno utili a chi debba richiedere nuove prestazioni, agevolazioni, benefici. Negli altri casi continuano a valere le dichiarazioni precedenti.
Il testo della Circolare INPS 25/07/2016 n. 13 e di un Dossier riassuntivo sono disponibili nel sito HandyLex.org.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE UILDM MARCO RASCONI
«Finalmente questa normativa è più attenta alle persone che devono svolgere la loro vita indipendente, che altrimenti rischiavano di trovarsi in una condizione tale per cui un anno avevano diritto al contributo e il successivo no. Ora l'applicazione a livello territoriale è fondamentale e noi come UILDM saremo sempre pronti a ragionare insieme alle amministrazioni locali su questo tema».