Permessi e congedi lavorativi

share on:

Una penna stilografica scrive su un foglioIl Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile scorso, su proposta dei Ministri del Lavoro (Sacconi) e della Pubblica Amministrazione (Brunetta), ha approvato lo schema di Decreto Legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

La delega al Governo è stata fissata all’articolo 23 della Legge 183/2010, la stessa norma che all’articolo successivo ha già modificato la precedente disciplina in materia di permessi ai lavoratori che assistono familiari con grave disabilità  (art. 33 della Legge 104/1992). Per i contenuti specifici del Decreto si rimanda al sito HandyLex.org che vi ha dedicato una profonda analisi.

Viene affrontato tra l’altro il caso della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari con grave disabilità. Finora la fattispecie non era disciplinata dalla normativa: se n’era occupato il Consiglio di Stato nel lontano 1996 e alcune circolari amministrative di INPS e INPDAP nel corso degli anni.

Va subito detto che questo schema non è ancora norma e che l’iter passa ora per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e di quello della Conferenza Stato-Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri ed essere sottoposto a deliberazione definitiva. Potrebbero essere necessari diversi mesi, anche se difficilmente il testo subirà modificazioni eclatanti.

Va segnalato con soddisfazione che sia la Commissione Lavoro della Camera che quella del Senato, hanno convocato la FISH in audizione rispettivamente il 17 e il 18 maggio.

La FISH ha depositato e presentato uno specifico documento di analisi in cui evidenzia le maggiori lacune sia del nuovo Decreto che della Legge 183/2010 dalla quale discende.

Oltre agli aspetti tecnici, mirati soprattutto alla tutela del diritto e ad una maggiore coerenza normativa, la FISH ha voluto evidenziare come i reali titolari di quei benefici siano le persone con disabilità, non tanto quindi i lavoratori che si avvalgono di quelle agevolazioni.

E quindi, anche in sede di revisione normativa, va tenuto presente che la persona con disabilità è un individuo “non meramente un oggetto di assistenza” che va tutelato prima ancora del lavoratore che lo assiste. (R.R.)

Il documento presentato dalla FISH è disponibile nel sito della Federazione all’indirizzo http://www.fishonlus.it/2011/05/20/permessi-e-congedi-audizioni-della-fish/

Ritratto di admin

Margaret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at vulputate sem, at efficitur nibh. Aliquam sit amet nulla vel ipsum ornare commodo a a purus