Il Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS”.
Le Linee guida sono state predisposte dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto Ministeriale del 13 luglio 2018, per dare attuazione a quanto previsto all’articolo 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 66/2017.
Definiscono i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS.
Inoltre specificano i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto di ICF dell'OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il documento si inserisce nella riforma prevista dal Decreto Inclusione (DM 66/2017) e successivi decreti correttivi, che ha modificato l’approccio al sostegno.
Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) in caso di disabilità e fa parte del Piano Individuale. Viene aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione o in caso di nuove condizioni di funzionamento di studenti o studentesse.
Il decreto legislativo n. 66 del 2017 introduce nel preesistente percorso di accertamento dei bisogni dell’età evolutiva per l’inclusione scolastica alcune sostanziali novità: queste Linee Guida intendono vogliono essere uno strumento per garantire uniformità interpretativa e operativa sul territorio nazionale.
Prevedono:
1. una nuova composizione della commissione: l’art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017, modificando l’art. 4 della legge n. 104 del 1992, individua specifiche competenze mediche specialistiche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap, nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva;
2. un nuovo momento accertativo: l’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che “Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento…”;
3. una modalità valutativa che tenga conto dei criteri del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), utile a fornire elementi per la descrizione dell’interazione fra un individuo con problemi di salute e i suoi limiti e potenzialità con la specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;
4. il modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) come comune denominatore di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento, accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, redazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
5. la predisposizione di nuovi documenti a cura delle Aziende sanitarie e dell’INPS: il certificato medico diagnostico-funzionale che correda la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica; il profilo di funzionamento necessario ai fini della predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), e parte integrante del Progetto individuale (PI), di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 3283;
6. l’utilizzo di supporti informatici per la redazione dei nuovi documenti, finalizzato a garantire uniformità di forma e di contenuto sull’intero territorio nazionale;
7. la necessità di fare riferimento a due classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF);
8. la necessità di tenere concatenate e coerenti tra di loro la descrizione del funzionamento di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti e l’individuazione e l’articolazione delle misure di sostegno (fattori ambientali scuola: strumenti e strategie) indicate nel PEI.
Vedi anche:
Scuola e Decreto Inclusione: cosa cambia (maggio 2019)
Inclusione scolastica: approvato il Decreto (agosto 2019)
(ap)
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