Il frastuono del silenzio: quella violenza sconosciuta che fa male

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Le tue parole fanno male

Sono pungenti come spine

Sono taglienti come lame affilate

[…]

Possono far male

Possono ferire

Farmi ragionare, sì

Ma non capire, non capire

 

Le tue parole fanno male” scriveva Cesare Cremonini nel 2005, invitando implicitamente a una riflessione sull'uso delle parole, che spesso si estraggono dal barattolo dei nostri pensieri e le si lanciano addosso agli altri come coriandoli che però colpiscono come un pugno. E possono lasciare solchi profondi nell'animo che continuano a bruciare anche a distanza di anni, nonostante si cerchi di alleviarne il dolore.

All'interno del fenomeno della violenza di genere, un uso distorto della comunicazione e dell'espressione verbale identifica la gamma di casistiche, purtroppo sempre crescente, che rientra nella violenza psicologica. La violenza psicologica ha la costante della subdolità, perché infatti può essere sia il segnale premonitore della sua trasformazione in fisica sia la manifestazione esclusiva di quelli che, a tutti gli effetti, sono comportamenti abusivi: in entrambi i casi, essa viene spesso ignorata perché non lascia segni visibili in una società che tende ancora a dare credibilità, ascolto e sostegno soltanto in presenza di prove tangibili. Come se le ferite inflitte all'animo non potessero avere giustizia o fin anco un minimo riconoscimento, come se la gelosia ossessiva, le forme di controllo, i tentativi di isolamento o il gaslighting – ossia la manipolazione mentale – fossero episodi trascurabili, leggere deviazioni all'interno di una relazione “tutto sommato normale”. Ed invece sono i primi atti che dovrebbero essere fermati, perché il benessere psicologico individuale è un cardine fondamentale nella vita e nelle relazioni di coppia, e garantirlo è compito di un partner che prova un sincero sentimento di amore.

Nel caso della violenza perpetuata su donne con disabilità, il discorso diventa più ostico; infatti, il primo fattore da considerare è che, se già i casi di violenza fisica faticano ad essere denunciati, quelli di violenza psicologica tendono ad essere taciuti in modo ulteriore. Perché ritorna in auge il mito urticante della “donna mancata” e di quel mancato riconoscimento che porta la donna con disabilità a non considerarsi degna di essere amata, considerata e nemmeno di avere la possibilità di denunciare un sopruso. Il secondo fattore da considerare è che le donne con disabilità subiscono violenza psicologica non solo dai partner uomini, ma anche da figure femminili quali OSS o addirittura madri, che non riconoscono in loro il carattere distintivo dell'essere persone e quindi di avere autonome capacità decisionali sulla propria vita, che tali agenti si arrogano invece la pretesa di travalicare.

Giuridicamente la violenza psicologica non è qualcosa di astratto e non tutelato bensì una specifica forma di violenza ricompresa nell’art. 572 del nostro Codice Penale laddove viene fatto specifico riferimento alle condotte di maltrattamento contro familiari e conviventi. In specie al primo comma è prevista la punizione per chiunque maltratti “una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte”. Già nella previsione di un rapporto che non sia solo familiare ma altresì di convivenza e/o di cura possiamo trovare una tutela a tutti quei casi in cui ad esempio la violenza provenga da un caregiver o da un operatore socio sanitario nell’ambito, appunto come sopra indicato, di “cura” della persona. Allo stesso modo ben può essere autore di maltrattamenti un genitore o un fratello o sorella.  

Per la realizzazione del reato di maltrattamenti non è richiesta una forma specifica, trattandosi di reato con condotta a forma libera. Ciò significa che la condotta criminosa può essere realizzata con qualsiasi tipo di comportamento, sia commissivo che omissivo, che abbia la finalità di infliggere sofferenze. È qui che viene in essere la violenza psicologica la quale altro non è che la reiterazione di condotte tese a umiliare, offendere, minacciare, isolare, intimidire, controllare, vessare, ecc. Il maltrattamento consiste in qualsiasi atteggiamento che possa recare un dolore non necessariamente fisico alla persona.

Grazie alla novella portata dalla legge n. 69/2019 meglio conosciuta come “Codice Rosso” la pena prevista (da tre a sette anni) viene aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per la prima volta quindi all’interno dell’art. 572 c.p. troviamo uno specifico riferimento alla disabilità quale condizione che aggrava la pena. Una donna con disabilità rischia infatti di essere maggiormente vulnerabile alla violenza, non solo fisica ma anche psicologica, proprio per quanto detto sopra.

Il 25 novembre, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Donne UILDM presenterà alcune testimonianze di violenza psicologica sulle donne con disabilità, rimarcando l'invito a focalizzarsi anche sulla violenza sulle donne con disabilità e, nello specifico, su queste forme insidiose di soprusi e maltrattamenti che, seppur non manifesti, lasciano strascichi a volte indelebili.

A cura di Silvia Lisena e Chiara Iengo - Gruppo Donne UILDM

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