Nuove norme sulla semplificazione: prima sintesi operativa

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Carlo Giacobini alle Manifestazioni UILDM 2014 Carlo Giacobini alle Manifestazioni UILDM 2014

di Carlo Giacobini (direttore responsabile Centro per la Documentazione Legislativa UILDM e HandyLex.org)

Una recente disposizione (Decreto Legge 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014) ha introdotto alcune importanti novità in materia di semplificazione amministrativa che possono migliorare la qualità della vita di molte persone con disabilità. Le novità riguardano soprattutto i tanti - eccessivi - momenti di accertamento, revisione e verifica dell'invalidità e dell'handicap e tentano di ridurre l'impatto negativo e il sovraccarico sulle persone e le famiglie.
Nel nostro sito HandyLex.org riportiamo l'analisi completa della nuova norma e delle recentissime circolari INPS, oltre alle fonti ufficiali. Qui di seguito, invece, forniamo una prima sintesi operativa delle novità che riguardano molte persone con distrofie e altre malattie neuromuscolari.

Rivedibilità e status
Nella normativa previgente alla Legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (Legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento, anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

Le novità introdotte
- Nel caso in cui sia prevista rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
- Inoltre, viene definita una volta per tutte la competenza della convocazione alla visita, nel caso di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca infatti all’INPS procedere alla convocazione, non all’ASL né al Cittadino.


Patente e guida

Ottenere l’idoneità alla guida per una persona con disabilità è spesso un percorso ad ostacoli. L'idoneità e l’eventuale uso di particolari adattamenti vengono stabiliti da una Commissione Medica locale di cui fanno parte un medico e un ingegnere della Motorizzazione Civile. I tempi di attesa e i costi diretti per la persona sono notevoli. Generalmente, la durata della stessa patente è inferiore a quella degli altri cittadini e per il rinnovo si deve seguire il medesimo iter, rivolgendosi nuovamente alla Commissione. Questo percorso è identico sia che la disabilità sia stabilizzata (per esempio: amputazione di un arto), sia nel caso in cui questa sia ingravescente o possa necessitare di adattamenti diversi, nel tempo.

La novità introdotta
L’articolo 25 della Legge 114/2014 prevede che se nella prima visita di idoneità alla guida la Commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la Commissione, come avviene per tutti gli altri “patentati”, con un risparmio di tempo e di denaro. Inoltre, anche la validità della patente è quella comunemente prevista: tre, cinque o dieci anni, a seconda del tipo di patente e dell’età del conducente.
Una novità, questa introdotta recentemente, che purtroppo non incide sulle persone con distrofia muscolare poiché questa viene comunemente considerata ingravescente o comune non stabilizzata.


Neomaggiorenni
Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto, al compimento della maggiore età, ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità), altrimenti gli veniva revocata l’indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli sarebbe invece spettata, in quanto maggiorenne.

La novità introdotta
- Finalmente, la nuova norma stabilisce che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile (o cecità o di comunicazione per sordità) “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari". Quindi, al compimento del 18esimo anno di età non è più necessario essere sottoposti a visita. L'indennità di accompagnamento continuerà ad essere erogata, assieme alla pensione di invalidità, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta.
Permane, invece, l'obbligo di presentare tempestivamente (in proprio o attraverso un patronato sindacale) il modello AP70 che indica i redditi personali. Se questo non viene presentato - come per tutti gli altri invalidi - la pensione verrà successivamente sospesa.
- Di notevole interesse anche il comma che riguarda i minori titolari di indennità di frequenza. Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente, solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.


Rivedibilità
La Legge 9 marzo 2006, n. 80, affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili. Quella norma prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (o di comunicazione), siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite. Quindi, quella norma non estende il divieto di revisione anche alle situazioni stabilizzate che non godono dell’indennità. Solo a titolo di esempio: una persona con amputazione - situazione che non dà titolo all’indennità di accompagnamento - a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell’articolo 6 della citata Legge 80/2006.

La novità introdotta
L’articolo 25, comma 8 della Legge 114/2014 abroga quindi il paradosso: d’ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano, e a prescindere dalla titolarità dell'indennità di accompagnamento (o di comunicazione).

Per ulteriori approfondimenti e per tutti gli altri aspetti (parcheggi, concorsi pubblici e altro), rimandiamo al sito HandyLex.org. (C.G.)

Ritratto di admin

Margaret

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